TRASFERTISTI: LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE

Con sentenza n. 27093/2017 la Cassazione a Sezioni Unite ha previsto che le somme corrisposte a titolo di trasferta ai c.d trasfertisti, per essere assoggettate al regime fiscale (e previdenziale) disciplinato dall’articolo 51, comma 6 del Tuir devono avere queste caratteristiche. La tassazione operata sul 50% delle somme erogate a tale titolo può essere dunque operata quando le stesse, sono corrisposte a lavoratori che – hanno sottoscritto un contratto di assunzione che non individua una sede di lavoro, – svolgono l’attività lavorativa in luoghi sempre diversi, – ricevono come elemento costante del loro trattamento retributivo, una somma a titolo di indennità di trasferta, indipendentemente dal fatto che la trasferta sia stata di fatto eseguita; la somma pertanto viene corrisposta anche in periodi di assenza per malattia, ferie, ecc. In queste ipotesi, al verificarsi cioè di tutti e tre i requisiti sopra citati, la Corte prevede che la tassazione sia operata su metà dell’importo erogato, non applicando quindi le franchige previste dallo stesso articolo 51 per le trasferte non abituali.