TFR E CREDITI DI LAVORO: IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DI NOVEMBRE 2017

L’’ISTAT ha reso noto l’’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi per il mese di novembre 2017.
Tale indice, che viene utilizzato anche ai fini della determinazione della rivalutazione dei crediti di lavoro, è risultato pari a 100,8.
Il coefficiente di novembre 2017, che risulta quindi essere pari a 1,748878, deve essere utilizzato per rivalutare il TFR accantonato al 31 dicembre 2016 da parte dei lavoratori che cessano il proprio rapporto di lavoro nel periodo 15 novembre 2017 – 14 dicembre 2017.
Perché la rivalutazione
Il trattamento di fine rapporto costituisce – come noto – una quota di retribuzione che il lavoratore matura annualmente, ma percepisce, generalmente, una sola volta nella vita lavorativa e precisamente alla cessazione del rapporto di lavoro (fatti salvi i casi di erogazione di anticipazione del TFR).
Lo sfasamento temporale tra il momento della maturazione e quello dell’’effettiva percezione della somma fa sorgere l’’obbligo in capo al debitore (il datore di lavoro ovvero, eventualmente, il Fondo di Tesoreria in caso di aziende con almeno 50 addetti) di riconoscere un importo aggiuntivo a titolo di rivalutazione.
L’’importo di tale rivalutazione viene determinata utilizzando un coefficiente per la cui determinazione deve farsi riferimento all’’articolo 2120 del Codice Civile.
L’’articolo 2120 del Codice Civile
L’’importo della rivalutazione del TFR viene determinato applicando, al TFR accantonato al 31 dicembre dell’’anno precedente, un coefficiente per la cui determinazione deve farsi riferimento a quanto previsto dall’’articolo 2120 del Codice Civile.
Tale norma prevede:
“Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero”.
Si precisa che:
­ la rivalutazione interessa esclusivamente il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre dell’’anno precedente; nessuna rivalutazione deve essere riconosciuta sulle quote di TFR maturate nell’’anno corrente;
­ la rivalutazione spetta anche sulle quote versate al Fondo di Tesoreria gestito dall’’INPS in caso di aziende con più di 50 addetti e di lavoratori che hanno optato per il mantenimento del TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del Codice Civile;
­ nessuna rivalutazione deve essere effettuata sulle quote di TFR destinate alla previdenza complementare.