COMUNICAZIONE DI LICENZIAMENTO VIA E-MAIL: LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE

Con Sentenza della Corte di Cassazione 29753/2017, è stata riconosciuta la legittimità di un licenziamento intimato via mail al dipendente, poichè è stato possibile dimostrare che il dipendente aveva ricevuto tale comunicazione.
L’atto di risoluzione del rapporto di lavoro è infatti un atto recettizio, che come tale produce effetti solo quando il soggetto a cui è destinato, ne viene a conoscenza.
Secondo la Cassazione, se la contrattazione collettiva non prevede una specifica modalità di comunicazione del licenziamento, ma ammette una forma scritta generica senza specificarne la modalità (raccomandata r.r., ecc.) il requisito della comunicazione per iscritto, deve ritenersi assolto con qualunque mezzo che comporti la trasmissione al destinatario del documento.
Va poi aggiunto, che affinché tale comunicazione produca effetti, è necessario poterne dimostrare anche la ricezione. E’ dunque sufficiente – per dare efficacia al provvedimento di licenziamento – una mail di risposta a quella ricevuta, ovvero l’inoltro da parte del lavoratore, di una successiva mail a destinatari diversi (come nel caso oggetto della sentenza in argomento), dalla quale è stato possibile desumere che era venuto a conoscenza del licenziamento che gli era stato intimato.