Il DL 87/2018 entrato in vigore il 14 luglio 2018 prevede all’articolo 6 comma 1, che qualora un’impresa benefici di aiuti di Stato legati alla valutazione dell’impatto occupazionale e riduca il personale per motivazioni diverse dal giustificato motivo oggettivo nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento, perde tali benefici:
– in misura parziale, qualora la riduzione operata sia superiore al 10% del livello occupazionale,
– in misura totale, qualora la riduzione operata sia superiore al 50% del livello occupazionale.
Le nuove disposizioni, che necessitano di chiarimenti in sede ministeriale, si applicano a partire dai benefici concessi dal 14 luglio 2018.