IN ARRIVO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO DIGNITA’

Il Senato ha dato il via libera alla legge di conversione del DL87/2018, meglio noto come decreto dignità. Rispetto alla versione contenuta nel decreto legge, la norma ha mantenuto l’’impianto restrittivo già in vigore dallo scorso 14 luglio. In pratica, come si ricorderà, la stipula di un contratto a termine acausale è ammessa solo fino ad una durata massima di 12 mesi; superata tale soglia è necessaria la dettagliata indicazione delle motivazioni che legittimano l’’apposizione del termine al contratto di lavoro, fino ad un limite massimo di durata complessiva pari a 24 mesi.
Anche proroghe e rinnovi sono coinvolte dalle novità: in particolare, per quanto riguarda le proroghe, le stesse sono state ridotte da 5 a 4 e dopo il superamento dei primi 12 mesi di contratto, anche la proroga è soggetta ad indicazione della causale. In caso di rinnovo invece, ad ogni rinnovo ancorchè inferiore a 12 mesi, è richiesta la definizione di una causale ed è assoggettato ad un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro di 0,50 punti percentuali, che vanno ad aggiungersi al contributo già in essere di 1,40%.
E’ solo il caso di ricordare che, ad eccezione dell’’ipotesi sostitutiva che è per sua natura estremamente oggettiva e circostanziata, le altre cause che legittimano l’’apposizione del termine portano con sé problematiche operative di non poca rilevanza. Si tratta infatti delle causali legate ad esigenze di carattere temporaneo estranee però all’’ordinaria attività svolta dall’’azienda (ipotesi questa di assai raro utilizzo), ovvero significativa intensificazione dell’’attività ordinaria, non programmabile. Poichè quest’ultima ipotesi, per come è scritta la norma, è legata a valutazioni soggettive, sarà certo fonte di contenzioso, nella stessa misura e con le stesse modalità già vissute durante la vigenza della legge 230/1962, che riportava appunto identiche motivazioni.
L’’impianto della legge di conversione riporta a regime, gli stessi gravi limiti di utilizzo di questo importante strumento di flessibilità che aziende – ma anche dipendenti – potevano utilizzare. Va da sé per esempio, che non sempre un contratto a tempo indeterminato può essere la soluzione ottimale anche per il lavoratore dipendente che, con la sottoscrizione di una tipologia di contratto stabile, magari però non rispondente alle sue effettive aspirazioni professionali, esce immediatamente dalla platea dei soggetti che si candidano per una nuova assunzione portandosi in dote il requisito soggettivo- oltrechè quello anagrafico – previsto dalla Legge di Bilancio del 2018, per poter fruire di un’’agevolazione contributiva di discreta entità, agevolazione che come si dirà in seguito, è riproposta anche dalla conversione in legge del decreto in argomento.
Tanto premesso però, è importante rilevare che la legge di conversione ha previsto un periodo transitorio che decorrerà dalla data di entrata in vigore della legge (indicazione ad oggi non ancora conosciuta) alla data del 31 ottobre 2018: in questo lasso temporale, proroghe e rinnovi di contratti stipulati prima del 14 luglio 2018 (o forse anche dopo il 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto dignità??) saranno soggetti alla vecchia disciplina, quindi con durata massima di 36 mesi e senza necessità di indicazione di una causale. E’ appena il caso di precisare che in presenza di rinnovi, sarà invece comunque dovuto il contributo aggiuntivo di 0,50% istituito dal decreto dignità.
In buona sostanza dunque, all’’atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 87/2018, si attiveranno nell’’arco di quattro mesi, ben quattro regimi diversi di norme applicabili ai contratti a termine.
In estrema sintesi dunque, queste sono le 4 diverse ipotesi presenti in questo periodo:

– i contratti a termine stipulati dal 14 luglio 2018 alla data di entrata in vigore della legge di conversione (ad oggi non nota), sono soggetti alle nuove regole e quindi durata massima 24 mesi e indicazione di una causale ad ogni rinnovo o ad ogni superamento dei 12 mesi,

– i contratti a termine stipulati prima del 14 luglio 2018, conservano la durata massima di 36 mesi senza indicazione di una causale, e sono efficaci fino alla loro naturale scadenza;

– le proroghe ed i rinnovi di contratti a termine stipulati prima del 14 luglio 2018 – e, per come è scritta la legge di conversione, pare potersi dire anche proroghe e rinnovi di quelli stipulati successivamente –continuano ad essere soggette alle vecchie norme (quindi 36 mesi senza causale) fino al 31 ottobre 2018, termine del periodo transitorio concesso alle aziende per assorbire l’’impatto delle restrizioni introdotte dal decreto dignità;

– i contratti a termine stipulati a partire dall’1 novembre 2018, che saranno definitivamente soggetti alle nuove norme introdotte dal decreto dignità e confermate dalla sua legge di conversione.

In presenza di comportamenti difformi rispetto a quanto sopra sintetizzato, è importante segnalare che il contratto si trasforma a tempo indeterminato dal momento in cui si attiva il mancato rispetto delle previsione di legge (quindi, ad esempio, in caso di proroga o rinnovo effettuato dopo il 31 ottobre 2018 di un contratto che supera i 12 mesi, la mancanza di una causa oggettiva e dimostrabile, lo rende a tempo indeterminato dalla scadenza dei 12 mesi).
Nel periodo transitorio, occorrerà dunque valutare con attenzione le opportunità offerte dalla legge di conversione per allungare i contratti a termine già in essere anche oltre la soglia dei 24 mesi e dunque fino ad un massimo di 36 mesi, anche senza la ricerca di una causale idonea a legittimarne il termine.

Pare infine opportuno ricordare, che la norma di conversione

– ha allargato le maglie per l’’utilizzo delle prestazioni occasionali (ex voucher) permettendone l’’utilizzo nei settori alberghieri e nelle strutture ricettive del settore turismo, anche in presenza di 8 dipendenti in forza con contratto a tempo indeterminato (prima erano 5),

– ha esteso alle annualità 2019 e 2020 il requisito di età anagrafica pari a 35 anni (e non più a 30) del lavoratore assunto a tempo indeterminato per la prima volta da un’’azienda, che potrà beneficiare dello sconto contributivo del 50% dei contributi INPS a carico ditta, per un importo massimo di euro 3.000,00/anno per tre annualità.

Ulteriori informazioni saranno rese note quando il provvedimento di conversione sarà in vigore.