PAGAMENTO IN CONTANTI DI SOMME DIVERSE DALLA RETRIBUZIONE

Come si ricorderà, per effetto di quanto previsto dall’’articolo 1 commi da 910 a 914 della Legge di Bilancio 2018, i datori di lavoro ed i committenti non possono più corrispondere retribuzioni e compensi a lavoratori dipendenti e cococo, senza che il denaro erogato sia tracciabile, pena una sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
Tuttavia, in caso di erogazione di somme di natura diversa dalla retribuzione, come ad esempio anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori sono tenuti a sostenere nell’’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (spese di viaggio, di vitto, di alloggio), tale obbligo viene meno, poiché la natura delle somme corrisposte è, appunto, diversa dalla retribuzione.
Ciò significa che il datore di lavoro può continuare ad erogare in contanti:

– gli anticipi di somme in denaro, che il lavoratore utilizzerà in nome e per conto dell’’azienda, ad esempio durante una trasferta e,

– per analogia, la restituzione al dipendente di somme da questi spese in nome e per conto dell’’azienda, purché certificate da documentazione valida ai fini fiscali, ed idonea quindi a determinare l’’ammontare del “piè di lista” da rimborsare.

La precisazione è contenuta nella Nota 6201 del 16 luglio 2018, diffusa dall’’Ispettorato nazionale del Lavoro.