Con la circolare n. 88 del 12 giugno 2019 l’INPS interviene in materia di compatibilità tra indennità di pensione e indennità NASpI. Per quanto attiene l’opzione “Quota 100” viene precisato quanto segue:
– le domande di NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per il pensionamento con quota 100, non si avvalgono di tale facoltà, devono essere accolte. Nello stesso modo coloro che si trovino in corso di fruizione della indennità di disoccupazione non decadono da detta prestazione;
– per i soggetti che siano stati ammessi al trattamento di pensione quota 100, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico. Ne consegue la reiezione delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell’indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione quota 100.