IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO “CURA ITALIA”

Il decreto Cura Italia sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi 17 marzo 2020. In attesa del testo ufficiale, si propone di seguito una prima sintesi “a titoli” dei  principali interventi che interessano il datore di lavoro, mentre seguiranno altre comunicazioni dettagliate sulle singole materie oggetto di novità.

Versamenti F24 – ritenute, contributi e Iva: lo slittamento dei versamenti è diversificato in relazione alla tipologia di attività svolta dall’azienda ed al suo fatturato. In linea generale gli adempimenti sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio, con possibilità di pagamento rateale a partire dall’1 giugno 2020 per un massimo di 5 rate. Per soggetti con fatturato superiore a euro 2 milioni, la sospensione è attiva fino al 20 marzo 2020.

Premio per chi lavora in azienda: al dipendente che ha prestato attività in azienda nel corso del mese di marzo durante l’emergenza Coronavirus, che possiede un reddito complessivo di importo che non supera euro 40.000,00, spetta un premio di euro 100,00 non soggetto a tassazione, da rapportare ai giorni lavorati presso la sede aziendale durante il mese di marzo. L’importo è corrisposto a partire dalla retribuzione del mese di aprile.

Licenziamenti sospesi per 60 giorni: dalla data di entrata in vigore del decreto legge è vietato avviare procedure di licenziamento anche collettivo, imputabili a giustificato motivo oggettivo. La norma precisa che tale divieto opera indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Possibili dunque solo i licenziamenti individuali per ragioni disciplinari.

Indennità per lavoratori autonomi: è prevista un’indennità una tantum pari a euro 600,00 per liberi professionisti titolari di P.Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, per cococo iscritti in Gestione separata INPS, per lavoratori autonomi delle gestioni speciali AGO,per commercianti e artigiani.

Indennità per specifiche categorie di lavoratori: analogo importo è previsto per alcuni stagionali del settore turismo compresi gli stabilimenti termali, per OTD con almeno 50 giornate lavorate nel 2019 e per i lavoratori dello spettacolo con redditi fino a 50.000,00 euro e almeno 30 contributi versati al Fondo pensioni.

Ammortizzatori sociali: si aggiungono a quelli già disposti dal decreto 9/2020 e la situazione risulta dunque essere così strutturata.

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO FIS per  i datori di lavoro che hanno accesso alla CIGO o all’assegno ordinario (AOR) che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID-19. I lavoratori beneficiari  devono risultare in forza alla data del 23 febbraio 2020 e non è richiesto il  consueto requisito di anzianità di 90 giornate di lavoro effettivo. Il trattamento è anticipato dal datore di lavoro o su richiesta può essere concesso con pagamento diretto da parte dell’INPS. L’intervento è concesso per un massimo di 9 settimane e con queste caratteristiche è attivo fino al mese di agosto 2020. Si ricorda che le aziende che hanno sede in Trentino accedono al FIT, con modalità e requisiti già istituiti dal Fondo.

CIGO PER AZIENDE IN CIGS: è rivolto alle aziende che al 23 febbraio 2020 hanno già in essere un trattamento di cassa integrazione ordinaria. La concessione del nuovo trattamento ordinario sospende e sostituisce quello già in essere.

ASSEGNO ORDINARIO PER AZIENDE IN ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ: destinato alle aziende, iscritte al Fondo di integrazione salariale, che al 23 febbraio 2020 hanno in essere un assegno di solidarietà. Possono comunque accedere alla richiesta di assegno ordinario per non più di 9 settimane.  L’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.

CIG IN DEROGA: è un trattamento rivolto ad aziende che non rientrano per settore o dimensioni nel campo di applicazione di CIGO o FIS. Le Regioni e le Province autonome, possono riconoscere per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.

Congedo.

Quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19: il periodo, al pari del dipendente della pubblica amministrazione, è ora considerato malattia anche per il dipendente di azienda privata.

Congedo parentale aggiuntivo: per uno dei due genitori di figli di età non superiore a 12 anni o con disabilità grave accertata, è previsto un congedo aggiuntivo di 15 giorni indennizzato al 50%, da godere durante il periodo di sospensione scolastica. In alternativa è possibile richiedere un voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting del valore di euro 600,00, aumentato a euro 1.000,00 per il personale del SSN o delle Forze dell’Ordine. Analogo congedo però non retribuito, è riconosciuto ad uno dei due genitori di figli di età superiore a 12 anni ma non a 16.

Permessi legge 104: il numero di giornate di permesso mensile per il mese di marzo è aumentato da 3 a 15 giorni.