EMERGENZA COVID: UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE

Come già anticipato nei giorni scorsi, il decreto legge 28 marzo 2020 all’articolo 1 ha previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600,00, non soggetta ad imposizione fiscale, quindi una somma netta, ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs 509/1994 e 103/1996.
L’importo è riconosciuto ai seguenti soggetti:
– lavoratori che abbiano percepito, nel periodo di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro; oppure
– lavoratori che abbiano percepito nel periodo di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro ma abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa deve essere dimostrabile una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019, così come previsto dall’articolo 2 del citato decreto legge.
Inoltre, la norma prevede che il soggetto abbia adempiuto a tutti gli obblighi contributivi del 2019 nei confronti della propria cassa di previdenza.
Per ottenere l’indennità i professionisti ed i lavoratori autonomi devono presentare specifica domanda a partire dal prossimo 1° aprile 2020, agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti. L’ente provvederà a verificare la regolarità contributiva del soggetto richiedente, per poi procedere all’attribuzione del beneficio, provvedendo dunque ad erogarlo direttamente all’interessato.
In caso di iscrizione a più casse, l’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.