Si fa seguito alla precedente news per evidenziare che, con comunicato stampa del 31 marzo 2020, lIstituto previdenziale ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alluna tantum di euro 600,00 – non soggetta ad imposizione fiscale – riservata ai lavoratori autonomi ed ai professionisti iscritti a casse private.
Da oggi è dunque operativa la procedura telematica che permette la richiesta di questo nuovo sostegno al reddito; non si tratta di un click day, quindi le domande potranno essere presentate anche in giornate successive.
Queste le modalità di accesso per formulare la richiesta:
– attivare il sito dellINPS utilizzando lo specifico servizio presente in home page. Per accedere con questa modalità è necessario però essere in possesso di pin semplificato, oppure di SPID, CIE o CNS, oppure
– chiamare il Contact Center Integrato al numero verde 803.164 gratuito da rete fissa, o 06/164.164 da rete mobile con tariffazione a carico dellutente chiamante, oppure
– contattare i servizi di Patronato attivi sul territorio.
Pare opportuno precisare che per il periodo in cui è percepita lindennità, non si fa luogo ad accredito di copertura figurativa e non spetta il diritto alla percezione di assegno al nucleo familiare.
Si riepilogano infine, in estrema sintesi, le caratteristiche dei beneficiari, purchè rispettino i limiti reddituali già indicati nelle precedenti comunicazioni:
– liberi professionisti titolari di p.IVA alla data del 23 febbraio 2020, che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forma di previdenza obbligatoria,
– cococo attivi al 23 febbraio 2020, che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forma di previdenza obbligatoria (devono aver optato dunque per laliquota il Gestione separata più elevata),
– lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali AGO (commercianti, Enasarco, ecc), che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forma di previdenza obbligatoria,
– lavoratori stagionali del turismo e di stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e che non abbiano rapporti di lavoro in essere alla data del 17 marzo 2020,
– lavoratori del settore agricolo che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate di effettivo lavoro e non siano titolari di pensione diretta,
– lavoratori dello spettacolo non titolari di pensione diretta, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, corrispondenti ad un reddito non superiore a 50.000 euro.