Il comma 1 bis dell’articolo 93 della legge 77/2020 prevede quanto segue:
…omissis…”Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Dal tenore della norma, per quanto assurdo, si rileva una sorta di proroga automatica del contratto di lavoro a termine in essere alla data del 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione, che appunto ha introdotto tale modifica. La previsione normativa ha una logica condivisibile per quanto riguarda la proroga dei dipendenti assunti con qualifica di apprendisti, poichè effettivamente la sospensione dell’attività lavorativa dovuta a Covid può aver impedito il completamento del percorso formativo in atto. Nulla di logico appare invece, in una proroga imposta su un contratto di lavoro a scadenza, visto che proprio per sua natura, a quella scadenza ne decade la naturale necessità di utilizzo. La ratio della norma potrebbe essere intesa come un’ulteriore possibilità di impiego in regime di flessibilità, di un lavoratore a tempo determinato già giunto a scadenza, che ancora proprio in seguito alla ripresa di attività post-Covid, potrebbe essere una risorsa necessaria. Tuttavia, poiché la tutela del lavoratore, anche in regime di Covid, è stata rispettata – tant’è che la sospensione dal lavoro ha comunque garantito l’intervento di un ammortizzatore sociale a favore del lavoratore – non si comprende perché la proroga non sia stata rimessa alla volontà delle parti, ma sia di fatto una sorta di obbligazione contrattuale che deriva dall’utilizzo della locuzione “è prorogato” invece di “può essere prorogato”. In attesa di chiarimenti ministeriali in tal senso, si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito, nei prossimi giorni.