E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 14 agosto 2020, n. 104 meglio noto come “Decreto di agosto”, che è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, quindi il 15 agosto 2020.
Il decreto era atteso per diversi motivi, primi fra tutti la gestione dei nuovi ammortizzatori sociali, dei contratti a tempo determinato e della disciplina in materia di licenziamenti individuali; tutti aspetti per i quali si attendevano istruzioni urgenti, già dopo la metà del mese di luglio.
Si riepilogano di seguito le principali novità introdotte dal decreto in analisi.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, ASSEGNO ORDINARIO, CASSA IN DEROGA
Sono a disposizione dei datori di lavoro che a causa dell’emergenza Covid sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo 13 luglio – 31 dicembre 2020, ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali.
Anche queste ulteriori settimane sono attivabili in modalità 9 + 9 e rappresentano la durata massima di ammortizzatore sociale fruibile con causale Covid. Eventuali periodi già autorizzati in virtù del DL 18/2020 autorizzati dopo il 12 luglio, sono imputati alle prime 9 settimane di questo nuovo decreto.
Le seconde 9 settimane di queste 18 settimane aggiuntive, sono riconosciute solo ai datori di lavoro a cui sono già state autorizzate le prime 9 settimane e sono soggette ad un contributo aggiuntivo addizionale, che viene determinato raffrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello dell’anno 2019.
La contribuzione addizionale è pari al valore sotto indicato, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore durante le ore di CIG o FIT e più precisamente:
- contributo addizionale del 9%, se la riduzione del fatturato è inferiore al 20%,
- contributo addizionale del 18%, se non è stata registrata alcuna riduzione di fatturato,
- contributo addizionale azzerato, se la riduzione del fatturato è stata pari o superiore al 20%,
- contributo addizionale azzerato, se l’attività di impresa è stata avviata dopo il 1° gennaio 2019.
L’assenza di autocertificazione circa la riduzione di fatturato, fa scattare l’aliquota del 18%.
Inoltre, le domande di accesso a queste ulteriori 18 settimane vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione; solo in fase di prima applicazione della norma, il decreto concede una deroga e permette che le richieste siano effettuate entro la fine del mese di settembre.
In caso di pagamento diretto a carico INPS, la comunicazione dei dati necessari per il saldo di quanto dovuto da parte dell’Istituto al lavoratore, va effettuata sempre entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca il periodo di cassa integrazione, o comunque se posteriore, entro 30 giorni dal provvedimento di autorizzazione. In deroga alla norma, in sede di prima applicazione tali termini sono spostati alla fine del mese di settembre. In caso di ritardo nelle comunicazioni dei dati all’INPS, il legislatore ha previsto che il pagamento delle somme rimanga a carico del datore di lavoro.
I trattamenti di integrazione salariale in argomento, sono comunque concessi nei limiti di spesa ammessa.
Nota Bene: i datori di lavoro che non utilizzano queste ulteriori 18 settimane e che hanno già utilizzato quelle precedenti nei mesi di maggio e giugno, possono beneficiare di uno sconto contributivo per un periodo massimo di 4 mesi, fruibile entro il 31.12.2020.
Tale beneficio non si applica ai premi INAIL e per la concreta attuazione della previsione normativa, sarà necessario attendere ulteriori istruzioni operative INPS.
AGEVOLAZIONI NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Per le nuova assunzioni a tempo indeterminato – con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico – attivate dal 16 agosto al 31 dicembre 2020 è concesso l’esonero totale dal versamento della contribuzione a carico azienda, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Come di consueto, non possono dare origine a tale agevolazione i lavoratori che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione.
Tale agevolazione è riconosciuta anche in caso di stabilizzazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, alle medesime condizioni e limiti sopra esposti.
AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI A TERMINE NELLE AZIENDE TURISTICHE E TERMALI
E’ esteso lo sgravio contributivo sopra indicato anche alle assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali per un massimo di tre mesi. L’agevolazione è comunque riconosciuta anche in caso di stabilizzazione del contratto.
NOVITA’ IN MATERIA DI RAPPORTI A TERMINE
Fino al 31 dicembre 2020 e ferma la durata massima di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare un contratto a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi (sempre nel rispetto dei 24 complessivi) anche senza necessità di indicazione di una motivazione.
E’ stato altresì abrogata la c.d. proroga automatica dei contratti a termine per tutto il periodo in cui gli stessi sono stati sospesi per ricorso ad ammortizzatore sociale, risolvendo così una grossa problematica che rappresentava una grande criticità per tutte le imprese.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Viene confermata la proroga al 31.12.2020 del divieto di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo. E’ introdotta una deroga in queste ipotesi:
- intero utilizzo di tutte le settimane di ammortizzatore concesse con causale Covid
- cessazione di attività aziendale conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione di attività nemmeno parziale,
- fallimento dell’azienda in assenza di disposizione di esercizio provvisorio dell’impresa; nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo aziendale, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i lavoratori impiegati in settori da questo non interessati .
NUOVA INDENNITA’ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
E’ riconosciuta un’indennità pari a euro 1.000,00 ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, nè percettori di Naspi alla data del 15 agosto 2020. Analoga indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione impiegati nei medesimi settori ed agli intermittenti purchè abbiano sospeso, ridotto o cessato l’attività a causa dell’emergenza Covid.