Attenzione: sono previste agevolazioni contributive INPS in presenza di assunzioni a tempo indeterminato o stabilizzazioni di rapporti a termine effettuate nel periodo 15 agosto 2020 – 31 dicembre 2020. Norme speciali sono riservate al settore turistico.
Come si ricorderà, il decreto legge 104/2020 convertito in legge 126/2020 ha previsto all’articolo 6 comma l’esonero al 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro che abbia effettuato
- nel periodo 15 agosto 2020 – 31 dicembre 2020
- assunzioni a tempo indeterminato, di soggetti che nei sei mesi che precedono la data di assunzione non abbiano avuto con questo stesso datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato, ovvero
- trasformazione di rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, quindi uno stabilizzazione di contratto, avvenuta nello stesso periodo (15 agosto/31 dicembre), con lavoratore che non abbia avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi che precedono la stabilizzazione del nuovo rapporto a termine.
La misura dell’agevolazione
L’agevolazione ha una durata massima di sei mesi ed è cumulabile con altri esoneri eventualmente spettanti. Viene riproporzionata in presenza di lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale.
La misura massima mensile ammessa come esonero è pari a euro 671,66 riferito ad un tempo pieno; l’importo viene poi ridotto fino a capienza di quanto dovuto per contributi, in capo ad ogni singolo lavoratore agevolato. Ipotizzando quindi di utilizzare a capienza l’intera misura agevolativa ammessa, ogni stabilizzazione a tempo pieno di contratto agevolabile comporta una soglia massima di risparmio pari a euro 4.029,96 nel semestre agevolato, o comunque il minor importo dovuto a titolo di contribuzione dovuta per il lavoratore agevolato. Come si è detto, nell’ipotesi di prestazione di lavoro a tempo parziale, il valore dell’agevolazione viene proporzionalmente ridotto, anche rispetto all’entità massima ammessa (quindi, un part time al 50% potrà godere al massimo di un esonero mensile pari a euro 335,83 (671,66/2).
Non sono oggetto di sgravio i premi dovuti all’INAIL, alcuni contributi speciali e la contribuzione per il finanziamento dei Fondi interprofessionali, che vanno versati quindi per intero.
Il periodo massimo ammesso per il godimento del beneficio è pari a 6 mesi, che possono essere sospesi solo in presenza di assenza del lavoratore interessato da evento maternità.
L’agevolazione per i lavoratori del turismo
Questa agevolazione contributiva spetta anche per una durata massima di soli tre mesi o per la minor durata del contratto di lavoro, a favore di lavoratori a termine o stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari assunti nello stesso periodo, quindi 15 agosto 2020 – 31 dicembre 2020. In caso di stabilizzazione del rapporto di lavoro, l’articolo 7 della norma citata in premessa prevede altresì la possibilità di accedere all’intera misura agevolativa di 6 mesi decorrenti dalla data di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Datori di lavoro interessati
Possono beneficiare di questa nuova agevolazione contributiva tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad accezione del settore agricolo e della Pubblica Amministrazione.
Il datore di lavoro avente diritto deve però essere in possesso di DURC regolare, non deve aver violato norme fondamentali poste a tutela del rapporto di lavoro e deve garantire il rispetto di accordi e CCNL nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle OOSS maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Inoltre, vanno rispettati i principi generali per la fruizione di incentivi statali, contenuti nel D.lgs 151/2015.
Esclusioni
Non possono beneficiare di questa agevolazione le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato, le assunzioni con contratto di lavoro intermittente (meglio noto come lavoro a chiamata) né quelle riferite al lavoro domestico.
Le modalità operative
Per poter beneficiare dello sgravio, le aziende interessate devono presentare apposita istanza; l’Istituto effettua i controlli e in relazione alla disponibilità delle risorse stanziate, provvede ad autorizzare la fruizione del beneficio.
IMPORTANTE: lo Studio provvederà autonomamente alla richiesta del beneficio per tutti i soggetti aventi diritto, in presenza delle condizioni di ammissibilità. E’ importante però che ciascuna azienda valuti con attenzione l’eventuale opportunità di procedere a nuove assunzioni o a trasformazioni di rapporti a termine, entro il prossimo 31.12.2020, altrimenti il beneficio in questione non è ammesso. Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.