GREEN PASS: PUBBLICATO IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 226/2021 il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 che estende l’obbligo di possesso di Green Pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato.

Si ritiene opportuno riassumere quindi di seguito i principali aspetti  con impatto operativo.

IL NUOVO OBBLIGO

L’articolo 3 del decreto disciplina l’impiego del Green Pass nell’ambito del settore privato e stabilisce quanto segue.

Nel periodo 15 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021,

  • il lavoratore del settore privato
  • può accedere al luogo di lavoro
  • solo se in possesso di Green Pass
  • che, su richiesta, deve esibire al datore di lavoro ovvero ad un suo delegato
  • anche quando per svolgere la propria attività debba recarsi presso un luogo di lavoro diverso dal  proprio.

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, purchè in possesso della specifica certificazione sanitaria di esenzione.

L’obbligo è esteso anche a lavoratori autonomi, a soggetti che si occupano di formazione ovvero a soggetti che svolgono attività di volontariato, laddove ammessa.

IL RUOLO DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro è tenuto a verificare il possesso della certificazione verde sia nei confronti dei propri lavoratori che di quelli che dipendono da aziende terze, ma anche nei confronti dei lavoratori autonomi che svolgono presso il datore di lavoro attività oggetto di contratti di appalto ovvero di servizio (es. manutenzione, pulizia, consegna, consulenza, ecc). Pertanto, il datore di lavoro che impiega i propri dipendenti anche presso soggetti terzi, è comunque tenuto alla verifica del possesso di certificazione verde anche nei confronti di quei lavoratori che sono tenuti a svolgere la propria attività presso altri datori di lavoro e quindi in luoghi di lavoro diversi dall’azienda di appartenenza.

L’organizzazione dell’attività di controllo

Entro il prossimo 15 ottobre il datore di lavoro deve definire le modalità operative per organizzare l’attività di controllo e verifica del possesso di certificazione verde. Tale verifica può essere disposta

  • anche con controlli a campione, (che si ritengono  poco opportuni poichè non garantiscono in toto l’assolvimento dell’obbligo di verifica del possesso posto in capo al datore di lavoro),
  • dal datore di lavoro o da soggetti da questo delegati,
  • prioritariamente all’atto dell’ingresso in azienda, ma anche in fase successiva.

Lo Studio nei prossimi giorni provvederà all’invio di alcune proposte di soluzioni organizzative per la gestione dei controlli, che saranno poi adattate, validate e diffuse in  ciascun ambito aziendale in relazione alle singole, diverse esigenze.   Si rammenta che la mancata predisposizione di questo “piano organizzativo”  entro il 15 ottobre p.v., è sanzionata in via amministrativa con una sanzione compresa tra un minimo di euro 400,00 ed un massimo di euro 1.000,00. E’ dunque opportuno che il documento abbia data certa.

Come va effettuata la verifica

Il possesso di Green Pass va verificato mediante scansione del QR Code che è legato a ciascun certificato emesso, utilizzando l’apposita APP denominata “VerificaC19”. Attenzione perchè la fase di verifica è limitata al solo controllo della validità del certificato e non è ammessa la raccolta ovvero la conservazione del dato. Non è dunque possibile conservare copia del documento o richiedere al lavoratore il motivo per cui il Green Pass sia stato rilasciato (avvenuta guarigione, vaccino o tampone); è dunque necessario e legittimo verificarne il possesso e quindi la validità, ma null’altro.

LE SANZIONI A CARICO DEL LAVORATORE

E’ prevista una sanzione amministrativa compresa tra euro 600,00 ed euro 1.500,00 in caso di accesso al luogo di lavoro senza il possesso di certificazione verde. Questa ipotesi non va  confusa con la mancata esibizione o il mancato possesso di Green Pass al momento dell’accesso, poichè in questo caso si configura assenza ingiustificata che non determina alcun rilievo di natura disciplinare. Nel caso invece in cui il  lavoratore accede al luogo di lavoro e solo successivamente viene controllato, in aggiunta alla sanzione amministrativa, può essere attivata anche la procedura di contestazione di infrazione disciplinare ai sensi del rispettivo CCNL.

Visto il grande impatto operativo introdotto dalle nuove norme nell’organizzazione del lavoro di in ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni e dalla natura dell’attività svolta,  si rimane a completa disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

 

 

 

DAL 15 OTTOBRE 2021 GREEN PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI

E’ in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi le informazioni di seguito riportate potrebbero essere ancora oggetto di modifica, un decreto legge che impone il possesso di certificazione verde – meglio nota come green passa chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato.

L’obbligo decorre da venerdì 15 ottobre 2021 a venerdì 31 dicembre 2021.

Il legislatore prevede che il green pass sia necessario per permettere l’accesso al luogo di lavoro, da parte di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o di volontariato  anche in forza di contratti esterni.

Ciò significa che l’estensione dell’obbligo non è rivolta solo ai dipendenti delle proprie aziende, ma anche a tutti i  lavoratori dipendenti di aziende terze con cui si intrattengono rapporti commerciali, che prevedono accessi in azienda per effetto di attività esternalizzate,  con esecuzione della prestazione nei locali aziendali (esempio: manutenzioni, controlli, pulizie del luogo di lavoro, sanificazioni, ecc) ed anche a lavoratori autonomi e professionisti che accedono al luogo di lavoro del committente/cliente.

L’obbligo non è invece ovviamente previsto per i soggetti che – in possesso della certificazione medica prevista dalle norme vigenti – sono impossibilitati a sottoporsi a vaccino Covid-19.

La verifica del possesso di green pass che dal prossimo 15 ottobre legittima l’ingresso in azienda per motivi di lavoro, è in carico

  • al datore di lavoro, nei confronti dei propri dipendenti, ma anche di quelli di aziende terze che entrano nei luoghi di lavoro,
  • al datore di lavoro terzo, nei confronti dei propri dipendenti che sono inviati a svolgere la propria attività presso luoghi di lavoro di altre aziende.

Ogni datore di lavoro – precisa il legislatore – provvederà entro il prossimo 15 ottobre ad individuare le modalità operative per effettuare le verifiche  all’atto dell’accesso in azienda e potranno altresì delegare altre funzioni aziendali ad effettuare i controlli.

Qualora il lavoratore non sia in grado di esibire il green pass all’atto dell’ingresso in azienda, ovvero ne comunichi il mancato possesso al proprio datore di lavoro, è sospeso dalla prestazione di lavoro, conserva il posto di lavoro e non subisce conseguenze di carattere disciplinare. La sospensione della prestazione comporta ovviamente anche la sospensione della maturazione di retribuzione e contribuzione correlata.

Il provvedimento di sospensione è comunicato immediatamente al lavoratore, e produce efficacia fino alla presentazione di green pass ovvero non oltre il 31 dicembre 2021.

L’accesso al luogo di lavoro in assenza di possesso di green pass è punito con una sanzione amministrativa compresa tra euro 600,00 ed euro 1.500,00. 

Vista l’importanza del provvedimento, si forniranno nei prossimi giorni ulteriori chiarimenti in merito, nonchè dei fac simili di comunicazione da consegnare al lavoratore in caso di immediata sospensione, e una bozza di delega per condividere con altre funzioni aziendali la fase del controllo e verifica del possesso di green pass.

Lo Studio rimane dunque a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario.