QUARANTENA E ISOLAMENTO: LE NUOVE REGOLE

Con l’entrata in vigore del DL 229/21 ed alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute con circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021 si rende opportuno riepilogare di seguito le nuove regole rispetto alle misure di quarantena e di isolamento oggi in vigore.

E’ utile ricordare che la misura di quarantena coinvolge il soggetto contatto stretto di soggetto positivo, mentre la misura dell’isolamento è rivolta al soggetto già dichiarato positivo a Covid-19.

QUARANTENA – per Contatti stretti (ad alto rischio)

Ipotesi 1: il soggetto

    • non è vaccinato, oppure
    • non ha completato il ciclo di vaccino primario (2 dosi), oppure
    • ha completato il ciclo di vaccino primario da meno di 14 giorni

la misura di quarantena NON subisce variazioni.

Rimane dunque fissata nella durata di giorni 10 dall’ultima esposizione. Al termine del periodo deve eseguire un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Ipotesi 2: il soggetto è asintomatico e

      • ha completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da più di 120 giorni ed è in possesso di valido green pass

la misura di quarantena è ridotta a 5 giorni con test molecolare o antigenico negativo al termine del periodo.

Ipotesi 3: il soggetto è asintomatico e

      • ha ricevuto la dose booster (3 dosi), oppure
      • ha completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) nei 120 giorni precedenti, oppure
      • è guarito da infezione nei 120 giorni precedenti

non è soggetto a quarantena, ma ha obbligo di indossare FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al contagio e si sottopone ad autosorveglianza per sintomi nei primi 5 giorni. Se compaiono sintomi è necessario si sottoponga a test molecolare o antigenico per eventuale accertamento di positività. Se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetto positivo, è necessario test molecolare o antigenico di verifica di positività.

Ipotesi 4: il soggetto è un operatore sanitario

deve sottoporsi a tampone su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto son soggetto positivo.

QUARANTENA – per Contatti a basso rischio

E’ considerato contatto a basso rischio la persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni, indossando FFP2 o mascherina chirurgica

– contatto faccia a faccia con positivo per meno di 15 minuti a distanza inferiore a mt. 2

– sosta in ambiente chiuso per meno di 15 minuti con positivo, con regole speciali in caso di contatto durante volo aereo

– operatore sanitario o soggetto che fornisce assistenza diretta a soggetto positivo o personale di laboratorio che manipola campione positivo, provvisto di DPI raccomandati.

Per soggetti a basso rischio così come sopra individuati non è necessaria la quarantena.

ISOLAMENTO (SOGGETTO POSITIVO)

La misura dell’isolamento, come si è detto, è attribuita ai soggetti positivi.

Il soggetto è positivo ma sempre asintomatico, o asintomatico da almeno 3 giorni e

      • ha ricevuto la dose booster, oppure
      • ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni

riduce l’isolamento da 10 a 7 giorni, con test molecolare o antigenico negativo alla fine del periodo.

In tutte le altre fattispecie la misura dell’isolamento rimane fissata in 10 giorni dal rilevamento della  positività.

Malattia e quarantena

E’ appena il caso di segnalare che alla data odierna non sono ancora state definite le coperture economiche per permettere la gestione della misura della quarantena a partire dall’1.1.2022 (per soggetti impossibilitati ad attivare telelavoro/smart working emergenziale), con indennizzo di evento come malattia.

Si forniranno ulteriori istruzioni in merito, non appena disponibili.

Lo studio è come sempre a disposizione del Cliente per eventuali chiarimenti in merito.

PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE: LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Come già anticipato nei giorni scorsi, in presenza di attivazioni di collaborazioni occasionali con soggetti autonomi, dal  21 dicembre 2021 è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive”

Si raccomanda  pertanto di analizzare in dettaglio le caratteristiche della prestazione, per  valutarne la piena genuinità e si sintetizzano di seguito, gli adempimenti da porre in essere prima dell’impiego del lavoratore occasionale, così come riepilogati nella Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’11 gennaio  2022.

IL NUOVO ADEMPIMENTO

L’avvio della prestazione deve essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. La data di inizio della prestazione sarà desumibile – specifica il Ministero – dalla lettera di incarico sottoscritta dalle parti.

L’ispettorato del lavoro competente a ricevere la comunicazione è la sede territoriale del luogo dove la prestazione è svolta, indipendentemente quindi dalla sede legale del committente. In allegato alla Nota ministeriale sopra citata, è presente l’elenco di tutti gli indirizzi da utilizzare per l’adempimento in analisi. In attesa del perfezionamento di altri canali utilizzabili per effettuare tale comunicazione preventiva, la stessa sarà trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica. Il personale ispettivo potrà dunque richiedere al committente di fornire prova dell’avvenuta comunicazione, anche mediante produzione di copia della mail inviata.

L’indirizzo a cui inviare la comunicazione qualora la competenza territoriale sia nella provincia di Trento, ed in attesa di eventuali modifiche  è il seguente: serv.lavoro@pec.provincia.tn.it

IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Nel corpo della mail vanno assolutamente indicati tutti i dati sotto riportati; la mancanza anche solo di un’informazione obbligatoria può rendere nulla la comunicazione effettuata che sarà quindi  considerata omessa.

Queste le informazioni richieste:

  • dati anagrafici (meglio se comprensivi di codice fiscale) di committente e prestatore occasionale;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese); in caso di prolungamento di attività oltre un periodo già comunicato, è necessario provvedere ad effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso indicato nell’incarico.

Una comunicazione già inviata può essere anche annullata, mentre potrà essere modificata nel contenuto solo prima dell’inizio dell’attività.

LE SANZIONI

La violazione di tale obbligo di comunicazione comporta una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione.

ATTENZIONE: per tutte le collaborazioni occasionali già in essere alla data dell’11 gennaio 2022, ma anche per quelle  iniziate nel periodo 21 dicembre 2021  e già cessate alla data dell’11 gennaio 2022, la comunicazione va comunque eseguita entro la giornata del 18 gennaio 2022.

 

 

 

LE NOVITA’ DI INIZIO ANNO 2022

Sono numerose le novità che coinvolgono il datore di lavoro, contenute nella legge 234/2021, meglio nota come Legge di Bilancio, ma anche nel decreto milleproroghe ed in altri provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale alla fine dello scorso anno.

Si riepilogano in questa sede – in modo molto sintetico – le principali novità,  mentre si rimanda ai prossimi aggiornamenti per gli approfondimenti delle singole fattispecie.

  1. Obbligo vaccinale over 50. E’ in corso di emanazione il provvedimento che ha esteso l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti con più di  50 anni di età, indipendentemente dallo stato di occupazione ovvero disoccupazione. Il lavoratore over 50, con decorrenza 15 febbraio 2022 può esercitare attività lavorativa solo se risulta essere in possesso di green pass c.d. rafforzato, ossia certificazione ottenuta per avvenuta guarigione o per ciclo vaccinale.
  2. Introduzione dell’Assegno Unico Universale. Si tratta di un nuovo sostegno economico che entrerà in vigore il 1° marzo 2022 e che è rivolto a lavoratori con figli a carico. L’entità dell’assegno è legata all’ISEE del nucleo familiare del genitore richiedente e va a sostituire le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni, nonchè l’assegno al nucleo familiare.  L’erogazione dell’importo avverrà direttamente da parte dell’INPS, quindi di fatto non c’è coinvolgimento del datore di lavoro, che è opportuno però fornisca le corrette informazioni per evitare che il dipendente rilevi una sensibile diminuzione del proprio netto in busta  dal mese di marzo, senza ricevere l’Assegno Unico eventualmente spettante. (Si raccomanda a questo proposito di divulgare l’informativa ai collaboratori, inviata nei giorni scorsi ). (Legge 46/2021 e D.lgs 21 dicembre 2021, n. 230)
  3. Nuova tassazione del reddito la lavoro dipendente. La legge di Bilancio ha modificato la curva delle aliquote attualmente in vigore ed ha ridefinito gli scaglioni di reddito. In particolare fino a 15.000 euro l’aliquota rimane confermata al 23%, per redditi superiori ma fino a 28.000 euro l’aliquota scende dal 27% al 25%, per redditi superiori a 28.000 fino a 50.000 l’aliquota scende al 35% (prima era del 38% fino a 55.000 euro), per redditi oltre i 55.000 l’aliquota sale al 43% (prima era del 41% fino a 75.000 e 43% oltre). Sono modificate le detrazioni di imposta, che come si è detto, sono in parte assorbite dall’entrata in vigore dell’Assegno Unico Universale. Attenzione perchè la rimodulazione dell’imposta determinerà certamente delle variazioni, laddove siano state concordati netti in busta con il lavoratore dipendente. (Legge 234/2021 – articolo 1 comma 2).
  4. Nuovi esoneri contributivi per lavoratori dipendenti. Sono previste due tipologie di riduzione dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore (quindi non influisce sul costo azienda). La prima è destinata a soggetti con imponibile previdenziale mensile non superiore a euro 2.692,00 e riduce il carico di 0,80 punti percentuali. (Legge 234/2021, articolo 1 comma 121). La seconda coinvolge invece le lavoratrici madri che hanno una riduzione del 50% del loro carico contributivo, per la durata di un anno dalla data di fine congedo obbligatorio. (Legge 234/2021, articolo 1 comma 137)
  5. Assunzioni agevolate di dipendenti da aziende in crisi. L’azienda che assume a tempo indeterminato un lavoratore in forza in azienda che ha attivato procedure per la gestione della crisi aziendale, beneficia di uno sconto contributivo. L’agevolazione è pari all’esonero totale dei contributi a carico azienda  nel limite di euro 6.000,00/anno, per  un massimo di 36 mesi. (Legge 234/2021, articolo 1 commi 119 e 120)
  6. Agevolazioni per assunzione lavoratori in CIGS. L’assunzione a tempo indeterminato di lavoratore beneficiario di CIGS porta in dote all’azienda il 50% del trattamento di integrazione salariale che sarebbe spettato al lavoratore, per un massimo di 12 mesi. (Legge 234/2021, articolo 1 commi da 243 a 247)
  7. Apprendistato professionalizzante per lavoratori in CIGS. E’ prevista la possibilità (già in vigore per soggetti beneficiari di Naspi) di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, lavoratori in CIGS, senza il rispetto dei consueti limiti di età. (Legge 234/2021, articolo 1 comma 248)
  8. Apprendistato diritto/dovere di istruzione. Nelle ipotesi di apprendistato di primo livello è riconosciuto lo sgravio contributivo totale per le assunzioni effettuate nel 2022, da parte di aziende che occupano fino a 9 dipendenti.
  9. Congedo di paternità obbligatorio. Viene definita a regime in 10 giorni  la durata obbligatoria del congedo per paternità, da godere entro i primi 5 mesi di vita del bambino. (Legge 234/2021, articolo 1 comma 134)
  10. Prestatori di lavoro occasionale. Prima dell’attivazione di un contratto di prestazione occasionale (attenzione alla genuinità del rapporto) è necessario provvedere all’invio di specifica comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro competente per territorio. La comunicazione può avvenire tramite sms o posta elettronica. (Legge 215/2021).

Lo Studio rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito, ma visto il notevole impatto delle novità, si forniranno ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: LE INFORMAZIONI PER IL LAVORATORE DIPENDENTE

Il decreto legislativo 230/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre,  ha istituito – con decorrenza marzo 2022 – l’Assegno Unico Universale per figlia carico. Questo beneficio economico impatta in modo significativo sul dipendente, poichè sostituisce in parte le detrazioni di imposta e l’assegno al nucleo familiare oggi spettanti. Per questo motivo, in data odierna, lo Studio ha provveduto ad inviare ai propri Clienti il documento informativo da consegnare al più presto ai  propri collaboratori. Si prega pertanto di contattare il nostro Studio in caso di mancato ricevimento del documento inviato via mail.