In conformità a quanto previsto dal Dl 50/2022 così come integrato da prassi amministrativa condivisa tra INPS ed il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si conferma che
- con la retribuzione di competenza del mese di luglio,
- viene erogato dal datore di lavoro il c.d. bonus energia di euro 200,00 netti, che sarà poi oggetto di recupero mediante compensazione sull’ammontare dei contributi dovuti all’INPS.
Si ricorda che hanno diritto al bonus anticipato dal datore di lavoro unicamente i lavoratori dipendenti in forza nel mese di luglio, che possono dichiarare
- di non essere titolari di trattamenti pensionistici,
- che il proprio nucleo familiare non risulti percettore di reddito di cittadinanza, e
- di aver beneficiato per almeno un mese nel periodo 1 gennaio – 23 giugno 2022 della restituzione del contributo 0,80% INPS, quale esonero contributivo di cui alla legge 234/2021.
L’azienda è autorizzata ad erogare il bonus solo ed esclusivamente se il dipendente restituisce una dichiarazione di responsabilità dove ne attesta il diritto alla percezione.
Preme precisare che, nonostante la norma faccia espresso riferimento alla retribuzione erogata a luglio, la prassi amministrativa – che ha esteso il diritto alla percezione anche ai benefici dello 0,80 maturati fino a giugno – ne prevede l’erogazione sulla retribuzione di luglio, ancorchè erogata nel mese di agosto.
Si raccomanda quindi la massima attenzione nella tempestiva trasmissione allo Studio della dichiarazione di responsabilità già inviata nei primi giorni del mese di giugno, unitamente a quella che sarà predisposta per i soggetti che grazie all’estensione di uno dei requisiti di accesso al mese di giugno 2022, ne potranno comunque beneficiare.