La Legge di Bilancio 2022 ha previsto, in via sperimentale per l’anno 2022, il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri del settore privato, per un periodo di 12 mesi, dal rientro sul posto di lavoro della lavoratrice stessa.
Soggetti beneficiari
L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, ivi compreso il settore agricolo, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino sul posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità.
L’accesso al beneficio è rivolto quindi a tutti i rapporti di lavoro dipendente comprese le lavoratrici
- con contratto a tempo parziale,
- con contratto di apprendistato,
- con contratto a chiamata,
- con contratto di somministrazione,
- titolari di rapporto di lavoro domestico.
Sebbene la norma faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, laddove la lavoratrice fruisca, al termine del periodo di congedo obbligatorio,
- dell’astensione facoltativa,
- di un periodo di ferie e/o permessi,
- di un periodo di malattia,
- di un periodo di assenza non retribuita
la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.
Allo stesso modo, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità.
Nel caso in cui vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno per l’applicazione dell’esonero 50%.
Per fruire del beneficio il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.
Durata e misura dell’esonero
L’esonero contributivo in esame, previsto in via sperimentale per il solo anno 2022,
- ha una durata complessiva pari a 12 mesi decorrenti dalla data del suddetto rientro,
- si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice.
Compatibilità con altre agevolazioni
L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
L’agevolazione risulta inoltre cumulabile con:
- l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022;
- l’incremento di 1,2 punti percentuali dello stesso esonero previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022 (0,8 punti percentuali), per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Nel caso dovessero esserci i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice viene ridotta del 50% in forza della previsione in esame e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, può essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali e di 2 punti percentuali dal 1° luglio 2022.
Portabilità dell’esonero
Nel caso in cui la lavoratrice rientri nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità con successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:
- nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto;
- nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.
Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non rientri nel posto di lavoro (ad esempio per dimissioni in periodo protetto), l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice trattandosi di primo rientro effettivo dall’astensione.
Nota Bene
Lo Studio provvede in autonomia al calcolo ed al riconoscimento dell’agevolazione a favore delle lavoratrici madri che ne hanno titolo.
Nella busta paga in cui è riconosciuto l’esonero in argomento, la lavoratrice vedrà esposto in colonna competenze con la descrizione “esonero 50% ctr dip.” la parte di contribuzione che le viene restituita. Si tratta dunque di una competenza che non rappresenta un maggior costo del lavoro, in quanto si tratta di un minor contributo INPS a carico del lavoratore. E’ dunque un’agevolazione ad esclusivo vantaggio della lavoratrice, che non comporta oneri aggiuntivi per il datore di lavoro.
Si rimane a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti.