Fringe Benefits Anno 2022 (decreto Aiuti quater) – Aumento del limite di esenzione a 3.000,00 euro

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 il DL n. 176/2022 (Decreto Aiuti quater), contenente misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. Il provvedimento è entrato in vigore il 19 novembre 2022.

Si evidenzia che, limitatamente al periodo d’imposta 2022, con l’articolo 3 “Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette”, comma 10, è stato disposto l’innalzamento della soglia di esenzione per i fringe benefits da 600,00 euro a 3.000,00 euro.

Come si ricorderà l’Agenzia delle Entrate aveva previsto, con riferimento alla soglia di euro 600,00, la possibilità di inserire nelle somme che il datore di lavoro poteva erogare o rimborsare al lavoratore in regime di esenzione fiscale e previdenziale, anche le utenze domestiche: – del servizio idrico integrato; – dell’energia elettrica; – del gas naturale.

In assenza di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate si ritiene che questo possa valere anche con riferimento all’ulteriore innalzamento della soglia di esenzione a 3.000,00 euro previsto dal Decreto aiuti quater.

BONUS 150,00: NUOVI CHIARIMENTI

Il DL n. 144 del 23 settembre 2022, all’articolo 18, prevede l’erogazione di una somma una tantum di importo pari a 150,00 euro in favore di lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538,00 euro.

Tale indennità viene riconosciuta dai datori di lavoro con la retribuzione relativa al mese di novembre 2022 previa presentazione da parte del lavoratore di una dichiarazione attestante la non titolarità di trattamenti pensionistici e la non appartenenza ad un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza.

È importante sottolineare che l’indennità:

  • è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico INPS;
  • spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

L’INPS, con il messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, ha chiarito che:

  • la retribuzione imponibile del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma, è da considerarsi al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, nel caso in cui l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022;
  • nel caso di assenza di imponibile per eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico INPS deve essere verificata la retribuzione teorica;
  • il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) è tenuto a presentare l’autodichiarazione al solo datore di lavoro che provvede al pagamento dell’indennità. In questo caso la verifica della retribuzione imponibile è da effettuarsi in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione viene presentata;
  • nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non abbiano erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali possono esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI: LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto, in via sperimentale per l’anno 2022, il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri del settore privato, per un periodo di 12 mesi, dal rientro sul posto di lavoro della lavoratrice stessa.

Soggetti beneficiari

L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, ivi compreso il settore agricolo, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino sul posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità.

L’accesso al beneficio è rivolto quindi a tutti i rapporti di lavoro dipendente comprese le lavoratrici

  • con contratto a tempo parziale,
  • con contratto di apprendistato,
  • con contratto a chiamata,
  • con contratto di somministrazione,
  • titolari di rapporto di lavoro domestico.

Sebbene la norma faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, laddove la lavoratrice fruisca, al termine del periodo di congedo obbligatorio,

  • dell’astensione facoltativa,
  • di un periodo di ferie e/o permessi,
  • di un periodo di malattia,
  • di un periodo di assenza non retribuita

la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

Allo stesso modo, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità.

Nel caso in cui vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno per l’applicazione dell’esonero 50%.

Per fruire del beneficio il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Durata e misura dell’esonero

L’esonero contributivo in esame, previsto in via sperimentale per il solo anno 2022,

  • ha una durata complessiva pari a 12 mesi decorrenti dalla data del suddetto rientro,
  • si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice.

Compatibilità con altre agevolazioni

L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

L’agevolazione risulta inoltre cumulabile con:

  • l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022;
  • l’incremento di 1,2 punti percentuali dello stesso esonero previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022 (0,8 punti percentuali), per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Nel caso dovessero esserci i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice viene ridotta del 50% in forza della previsione in esame e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, può essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali e di 2 punti percentuali dal 1° luglio 2022.

Portabilità dell’esonero

Nel caso in cui la lavoratrice rientri nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità con successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:

  1. nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto;
  2. nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non rientri nel posto di lavoro (ad esempio per dimissioni in periodo protetto), l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice trattandosi di primo rientro effettivo dall’astensione.

Nota Bene

Lo Studio provvede in autonomia al calcolo ed al riconoscimento dell’agevolazione a favore delle lavoratrici madri che ne hanno titolo.

Nella busta paga in cui è riconosciuto l’esonero in argomento, la lavoratrice vedrà esposto in colonna competenze con la descrizione “esonero 50% ctr dip.” la parte di contribuzione che le viene restituita. Si tratta dunque di una competenza che non rappresenta un maggior costo del lavoro, in quanto si tratta di un minor contributo INPS a carico del lavoratore. E’ dunque un’agevolazione ad esclusivo vantaggio della lavoratrice, che non comporta oneri aggiuntivi per il datore di lavoro.

Si rimane  a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti.

BONUS  EURO 600,00: FINALMENTE LE ISTRUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Come si ricorderà, il decreto legge 115/2022 meglio noto come “decreto Aiuti bis” convertito dalla legge 142/2022, ha previsto la possibilità di inserire nelle somme che il datore di lavoro può erogare o rimborsare al lavoratore in regime di esenzione fiscale e previdenziale per l’anno 2022, anche le utenze domestiche

  • del servizio idrico integrato,
  • dell’energia elettrica,
  • del gas naturale,

nel limite massimo complessivo di euro 600,00, in deroga alla vigente disciplina in materia.

Si tratta dunque di utenze che l’Agenzia delle Entrate prevede siano “legate  ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente ma anche dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Sono da ricomprendere anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) – intestate al condominio – che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa”.

Soggetti a cui si applica la norma

Il bonus – che, si ricorda, è erogato su scelta volontaria del datore di lavoro che quindi ne sosterrà interamente il costo – può essere riconosciuto nei confronti di lavoratori dipendenti e soggetti titolari di reddito assimilato a lavoro dipendente, includendo quindi anche le collaborazioni coordinate e continuative. Non è necessario che tale erogazione sia prevista nei confronti di categorie omogenee di lavoratori ma può quindi essere riconosciuta anche ad personam, senza che questa modalità ne invalidi l’esenzione.

Oggetto dell’esenzione

Solo ed esclusivamente per il periodo di imposta 2022, è possibile inserire nei fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento, come si è detto,  delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Il limite massimo di esenzione  è dunque innalzato per la sola annualità 2022, da euro 258,23 a euro 600,00, a cui è possibile aggiungere l’ulteriore bonus carburanti nel limite massimo di euro 200,00.

Le condizioni essenziali

Per poter procedere all’erogazione ovvero al rimborso di tali utenze è necessario che siano tassativamente rispettati i seguenti parametri:

  • l’utenza può essere oggetto di rimborso solo ed esclusivamente se è rimasta a carico del lavoratore; se in presenza di contratto di locazione, il locatore viene rimborsato dell’utenza da parte del locatario, non potrà evidentemente richiedere il rimborso di una somma non sostenuta;
  • il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione giustificativa della spesa rimborsata, o attraverso copia dell’addebito dell’utenza o attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal lavoratore, che attesterà a sua volta di essere in possesso delle fatture in questione, specificandone gli estremi (intestatario, tipologia di utenza, numero e data fattura), importo pagato e data di pagamento. Si ritiene tuttavia che sia più opportuno che il datore di lavoro acquisisca e conservi direttamente copia delle fatture che ha provveduto a rimborsare, per avere certezza dell’operazione eseguita in esenzione e garanzia rispetto alla conservazione dei documenti stessi;
  • poiché come si è detto, la fattura dell’utenza potrebbe anche non essere intestata direttamente al lavoratore, per evitare duplicazioni di rimborsi da parte di datori di lavoro diversi, è altresì necessario che il lavoratore produca una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove lo stesso dichiara che la fattura di cui dettaglierà gli estremi, non è stata oggetto di richiesta di rimborso totale o parziale presso altri datori di lavoro;
  • il lavoratore è comunque tenuto alla conservazione delle fatture oggetto di rimborso ed oggetto di autocertificazione per gli opportuni controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
  • il rimborso può avere ad oggetto anche più fatture;
  • le fatture delle utenze rimborsate possono anche essere intestate al coniuge del lavoratore o ad uno dei familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR ovvero, in caso di riaddebito, anche al locatore. In quest’ultimo caso è necessario che il datore di lavoro acquisisca una dichiarazione sostitutiva dalla quale emerga che nel contratto di locazione è previsto il riaddebito analitico delle spese relative alle utenze;
  • è assolutamente necessario che l’importo esente di euro 600,00 quale soglia massima ammessa nel 2022 non sia superato, altrimenti tutti i fringe benefit concessi risultano imponibili;
  • le somme si considerano “di competenza” dell’anno 2022, purchè le stesse entrino nella disponibilità del dipendente – come di consueto – entro il 12 gennaio 2023, anche se verranno di fatto utilizzate dal dipendente stesso, nel corso del 2023. Si tratta di un principio  generale da applicarsi all’erogazione di fringe benefit, ribadito dall’Agenzia delle Entrate in modo molto chiaro ed inequivocabile. Quindi ad esempio, se fosse stabilito di convertire l’esenzione ammessa anche sulle utenze per esempio in buoni carburante, è sufficiente che gli stessi siano acquistati dal datore di lavoro e ceduti al dipendente entro il 31.12.2022, anche se poi il dipendente li utilizzerà nel corso del 2023.

Possibilità di cumulo con bonus carburante 2022

Il decreto legge 21/2022 convertito dalla legge 51/2022 ha previsto la possibilità di fornire al lavoratore dipendente un bonus carburante in regime di esenzione fiscale e previdenziale, nel valore massimo di euro 200,00 per la sola annualità 2022. L’agenzia delle Entrate precisa che si tratta di un’agevolazione autonoma e aggiuntiva rispetto a quella di euro 600,00 in analisi.

Ne deriva che per l’anno 2022 il datore di lavoro ha la possibilità di erogare al dipendente, a sue spese, un importo massimo di euro 800,00 di cui 200,00 a titolo di buono carburante e l’eccedenza a titolo di rimborso utenze, ovvero altri finge benefit come buoni spesa o ulteriori buoni benzina.

Trattandosi di misura autonoma, si ritiene opportuno acquisire anche documentazione contabile/fiscale autonoma, per l’acquisto quindi del buono carburante ex Dl 21/2022.

Attenzione però al contenimento della spesa ammessa e a non superare la quota massima esente, includendo in questo valore massimo anche il valore di eventuali pacchi natalizi o altro di analoga natura.

Lo Studio rimane a completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimento in merito.