Come si ricorderà, il decreto legge 115/2022 meglio noto come “decreto Aiuti bis” convertito dalla legge 142/2022, ha previsto la possibilità di inserire nelle somme che il datore di lavoro può erogare o rimborsare al lavoratore in regime di esenzione fiscale e previdenziale per l’anno 2022, anche le utenze domestiche
- del servizio idrico integrato,
- dell’energia elettrica,
- del gas naturale,
nel limite massimo complessivo di euro 600,00, in deroga alla vigente disciplina in materia.
Si tratta dunque di utenze che l’Agenzia delle Entrate prevede siano “legate ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente ma anche dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Sono da ricomprendere anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) – intestate al condominio – che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa”.
Soggetti a cui si applica la norma
Il bonus – che, si ricorda, è erogato su scelta volontaria del datore di lavoro che quindi ne sosterrà interamente il costo – può essere riconosciuto nei confronti di lavoratori dipendenti e soggetti titolari di reddito assimilato a lavoro dipendente, includendo quindi anche le collaborazioni coordinate e continuative. Non è necessario che tale erogazione sia prevista nei confronti di categorie omogenee di lavoratori ma può quindi essere riconosciuta anche ad personam, senza che questa modalità ne invalidi l’esenzione.
Oggetto dell’esenzione
Solo ed esclusivamente per il periodo di imposta 2022, è possibile inserire nei fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento, come si è detto, delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Il limite massimo di esenzione è dunque innalzato per la sola annualità 2022, da euro 258,23 a euro 600,00, a cui è possibile aggiungere l’ulteriore bonus carburanti nel limite massimo di euro 200,00.
Le condizioni essenziali
Per poter procedere all’erogazione ovvero al rimborso di tali utenze è necessario che siano tassativamente rispettati i seguenti parametri:
- l’utenza può essere oggetto di rimborso solo ed esclusivamente se è rimasta a carico del lavoratore; se in presenza di contratto di locazione, il locatore viene rimborsato dell’utenza da parte del locatario, non potrà evidentemente richiedere il rimborso di una somma non sostenuta;
- il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione giustificativa della spesa rimborsata, o attraverso copia dell’addebito dell’utenza o attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal lavoratore, che attesterà a sua volta di essere in possesso delle fatture in questione, specificandone gli estremi (intestatario, tipologia di utenza, numero e data fattura), importo pagato e data di pagamento. Si ritiene tuttavia che sia più opportuno che il datore di lavoro acquisisca e conservi direttamente copia delle fatture che ha provveduto a rimborsare, per avere certezza dell’operazione eseguita in esenzione e garanzia rispetto alla conservazione dei documenti stessi;
- poiché come si è detto, la fattura dell’utenza potrebbe anche non essere intestata direttamente al lavoratore, per evitare duplicazioni di rimborsi da parte di datori di lavoro diversi, è altresì necessario che il lavoratore produca una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove lo stesso dichiara che la fattura di cui dettaglierà gli estremi, non è stata oggetto di richiesta di rimborso totale o parziale presso altri datori di lavoro;
- il lavoratore è comunque tenuto alla conservazione delle fatture oggetto di rimborso ed oggetto di autocertificazione per gli opportuni controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
- il rimborso può avere ad oggetto anche più fatture;
- le fatture delle utenze rimborsate possono anche essere intestate al coniuge del lavoratore o ad uno dei familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR ovvero, in caso di riaddebito, anche al locatore. In quest’ultimo caso è necessario che il datore di lavoro acquisisca una dichiarazione sostitutiva dalla quale emerga che nel contratto di locazione è previsto il riaddebito analitico delle spese relative alle utenze;
- è assolutamente necessario che l’importo esente di euro 600,00 quale soglia massima ammessa nel 2022 non sia superato, altrimenti tutti i fringe benefit concessi risultano imponibili;
- le somme si considerano “di competenza” dell’anno 2022, purchè le stesse entrino nella disponibilità del dipendente – come di consueto – entro il 12 gennaio 2023, anche se verranno di fatto utilizzate dal dipendente stesso, nel corso del 2023. Si tratta di un principio generale da applicarsi all’erogazione di fringe benefit, ribadito dall’Agenzia delle Entrate in modo molto chiaro ed inequivocabile. Quindi ad esempio, se fosse stabilito di convertire l’esenzione ammessa anche sulle utenze per esempio in buoni carburante, è sufficiente che gli stessi siano acquistati dal datore di lavoro e ceduti al dipendente entro il 31.12.2022, anche se poi il dipendente li utilizzerà nel corso del 2023.
Possibilità di cumulo con bonus carburante 2022
Il decreto legge 21/2022 convertito dalla legge 51/2022 ha previsto la possibilità di fornire al lavoratore dipendente un bonus carburante in regime di esenzione fiscale e previdenziale, nel valore massimo di euro 200,00 per la sola annualità 2022. L’agenzia delle Entrate precisa che si tratta di un’agevolazione autonoma e aggiuntiva rispetto a quella di euro 600,00 in analisi.
Ne deriva che per l’anno 2022 il datore di lavoro ha la possibilità di erogare al dipendente, a sue spese, un importo massimo di euro 800,00 di cui 200,00 a titolo di buono carburante e l’eccedenza a titolo di rimborso utenze, ovvero altri finge benefit come buoni spesa o ulteriori buoni benzina.
Trattandosi di misura autonoma, si ritiene opportuno acquisire anche documentazione contabile/fiscale autonoma, per l’acquisto quindi del buono carburante ex Dl 21/2022.
Attenzione però al contenimento della spesa ammessa e a non superare la quota massima esente, includendo in questo valore massimo anche il valore di eventuali pacchi natalizi o altro di analoga natura.
Lo Studio rimane a completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimento in merito.