EROGAZIONE DEL BONUS NATALE DI 100,00 EURO PER L’ANNO 2024
Art. 2-bis del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito in legge 7 ottobre 2024 n. 143 con le modifiche apportate dal DL n. 167 del 14 novembre 2024
Il decreto legge 14 novembre 2024 ha apportato importanti modificazioni alla previgente disciplina in materia di “Bonus Natale”
Come noto, per effetto di quanto introdotto dall’articolo 2-bis del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (Decreto Omnibus) e successivamente modificato dal DL 167/2024, per l’anno 2024 è previsto un bonus una tantum di euro 100,00 destinato ai lavoratori dipendenti che soddisfano determinati requisiti economici e familiari.
Requisiti per l’accesso al bonus
Il lavoratore dipendente, assunto a tempo determinato ovvero indeterminato, deve soddisfare tutte le condizioni di seguito riportate:
- Reddito complessivo: Il lavoratore deve avere, per l’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; si precisa a questo proposito che il reddito da lavoro dipendente potrebbe non essere l’unico reddito che concorre alla formazione di quello complessivo. L’informazione può essere resa quindi unicamente dal lavoratore dipendente. Va tenuto conto, per esempio, anche di redditi assoggettati a cedolare secca, ad imposta sostitutiva, redditi esenti per rientro in Italia di ricercatori non residenti, redditi prodotti dai lavoratori impatriati, ecc. Il reddito in questione va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Va da sé che trattandosi di periodo di imposta ancora non concluso, il lavoratore sarà tenuto ad effettuare la stima del reddito prodotto nell’anno 2024, con evidenti difficoltà.
- Condizioni familiari. Il lavoratore deve avere
- almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
Il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, o convivente sia lui stesso beneficiario del bonus, che può quindi essere erogato una sola volta all’interno del nucleo familiare.
Imposta lorda: l’IRPEF lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore all’ammontare delle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR. In buona sostanza, dunque, deve risultare Irpef netta a debito, così come già accade per la spettanza del trattamento integrativo (ex Bonus Renzi).
Non è previsto alcun bonus per titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, come ad esempio per co.co.co. ai quali dunque non è possibile erogare tale elemento.
Modalità di erogazione e adempimenti
- Richiesta da parte del lavoratore: il bonus verrà erogato unitamente alla tredicesima mensilità previa richiesta scritta del lavoratore al datore di lavoro (sostituto d’imposta). La richiesta deve contenere l’attestazione dei requisiti reddituali e familiari, oltre al codice fiscale del coniuge o del convivente se presenti, e dei figli a carico. La dichiarazione va resa ai sensi dell’articolo 47 Dpr 445/2000 quindi quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In presenza di più datori di lavoro nel corso del 2024, la richiesta va presentata all’ultimo datore di lavoro in essere che sarà il soggetto che eroga la tredicesima mensilità. Unitamente alla richiesta però, in questa fattispecie, il lavoratore dovrà allegare copia delle CU riferite ai precedenti rapporti di lavoro, per permettere di valutare la corretta entità del bonus spettante.
- Recupero da parte del datore di lavoro: le somme erogate a titolo di bonus saranno recuperate dal datore di lavoro mediante compensazione in F24.
- Nota bene: qualora, in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto se precedente, si verifichi che il bonus non era spettante, il datore di lavoro procederà al recupero delle somme erogate.
NATURA DEL BONUS
Il bonus
- non concorre alla formazione del reddito complessivo e pertanto è da considerarsi netto,
- viene riproporzionato al periodo di lavoro nel 2024 (quindi il bonus su base mensile è pari a euro 8,333),
- in presenza di part-time il bonus spetta comunque per la quota intera in base al periodo lavorato,
- in presenza di rapporti di lavoro contemporanei spetta una sola volta,
- nel caso in cui il lavoratore non faccia richiesta al datore di lavoro, per incertezza rispetto al possesso dei requisiti richiesti, potrà recuperare l’importo in sede di dichiarazione dei redditi (es. mod. 730),
- nel caso di percezione indebita del bonus, il lavoratore dovrà restituire le somme.