Il Disegno di Legge di Bilancio 2025 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nuove modalità di quantificazione del fringe benefit derivante dalla concessione ad uso promiscuo dell’autovettura ai lavoratori dipendenti.
Al fine di perseguire gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici, viene modificata la lettera a), comma 4, articolo 51 del DPR n. 917/1986.
Per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione,
concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai fini della quantificazione del fringe benefit si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio
desumibile dalle tabelle ACI annualmente comunicate, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
Tale percentuale è ridotta al:
- 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.