Per poter beneficiare dell’indennità NASpI devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- il lavoratore deve aver perso involontariamente la propria occupazione;
- il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione;
- il lavoratore deve poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
In merito a tale ultimo requisito la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un’importante novità.
Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 il lavoratore deve poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI.
Tale condizione non è richiesta per i casi di:
- dimissioni per giusta causa;
- risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, Legge 604/1966;
- dimissione prevista dall’art. 55, D.Lgs 151/2001.
Si ricorda come già dal 1° gennaio 2022 non sia più richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.