La legge 203/2024 recante “Disposizioni in materia di Lavoro” , meglio nota come “Collegato Lavoro” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28.12.2024 ed entra in vigore il 12 gennaio 2025. Tra le novità di maggior rilievo, si segnalano le seguenti.
- Dimissioni di fatto o per fatti concludenti: in caso di assenza ingiustificata del lavoratore che va oltre il termine previsto dal CCNL per legittimarne il licenziamento (ovvero oltre i 15 giorni se il CCNL non prevede un termine specifico), il datore di lavoro – dopo aver contestato l’infrazione disciplinare al lavoratore con le consuete modalità – ne dà comunicazione anche alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’Ispettorato può attivare le verifiche del caso e stabilito che non sussistono cause di forza maggiore o fatti imputabili al datore di lavoro, permette di considerare l’assenza ingiustificata come volontà di dimettersi da parte del dipendente. In questo caso quindi, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie del lavoratore, senza che sia necessaria alcuna altra azione da parte dello stesso.
- Periodo di prova in contratto a termine: è stato puntualizzato che, fatte salve disposizioni più favorevoli del CCNL (quindi periodi di prova inferiori), la durata del periodo di prova in caso di contratto a termine è stabilita in 1 giorno di lavoro effettivo, per ogni 15 giorni di calendario di durata del contratto di lavoro. Ad esempio, per un contratto a termine della durata di 3 mesi il periodo di prova sarà fissato in 6 giorni di lavoro effettivo. Il legislatore ha previsto anche che il periodo di prova non possa mai essere inferiore a due giorni, nè superiore a 15 giorni se la durata del contratto a termine non supera i 6 mesi, ovvero 30 giorni se la durata del contratto a termine è superiore a 6 mesi ma non supera i 12 mesi. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
- Attività stagionali: viene data un’interpretazione autentica alla definizione di attività stagionale, esclusa dalla disciplina dello stop and go (lasso temporale di 10/20 giorni dalla precedente assunzione) in caso di assunzione di soggetto con contratto a tempo determinato. E’ quindi stagionale non solo il lavoratore impiegato in attività tipicamente di stagione (DPR 1525/1963) ma anche il lavoratore assunto per attività organizzate per fare fronte ad intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché per esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai CCNL.
- Passaggio da apprendistato Duale a Professionalizzante o Alta formazione: una volta acquisita la qualifica o il diploma professionale ovvero il diploma di scuola secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile trasformare (e quindi proseguire senza interruzione di rapporto) il contratto di apprendistato duale in essere in altro contratto di apprendistato (quindi professionalizzante o di alta formazione e ricerca).
- Sicurezza sul lavoro: unitamente ad una serie di altri interventi, si segnalano novità in materia di destinazione al lavoro di locali sotterranei o semisotteranei e di acquisizione della competenza in materia di sorveglianza sanitaria dell’Azienda sanitaria locale, quale soggetto procedente per l’esame dei ricorsi avverso il giudizio del medico competente.
- Attività lavorativa in periodo di CIG: viene stabilito che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Ed ancora, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale INPS, dello svolgimento dell’attività in questione. E’ opportuno precisare, a questo proposito, che le comunicazioni di assunzione predisposte dal datore di lavoro, sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione previsto.