ARCHITETTO DIPENDENTE PUBBLICO E LAVORATORE AUTONOMO IN GESTIONE SEPARATA INPS

La sentenza della Corte di Cassazione 30345/2017 ha confermato che l’architetto che svolge contemporaneamente attività libero professionale e lavoro dipendente presso la Pubblica Amministrazione, è soggetto a Gestione Separata INPS, indipendentemente dal versamento del contributo integrativo a Inarcassa.
L’iscrizione alla Gestione Separata INPS è infatti obbligatoria per i soggetti che svolgono in via continuativa anche se non esclusiva, un’attività di lavoro autonomo sprovvista di Cassa previdenziale ovvero con Cassa che non obbliga al versamento di contributi utili ai fini pensionistici. Inarcassa prevede che l’architetto lavoratore dipendente non sia iscrivibile, ma sia comunque tenuto a versare il contributo integrativo, calcolato in percentuale sul compenso. E’ proprio dalla valutazione di questa posizione, cioè dalla mancata iscrizione alla Cassa di previdenza, che la Cassazione ha stabilito l’obbligo di versare in Gestione Separata INPS, al fine di creare una posizione previdenziale in capo all’architetto sulla parte di attività legata al lavoro autonomo.