LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO DIGNITA’

Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese è stato convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96. Il provvedimento è stato pubblicato in GU Serie Generale n. 186 dello scorso 11 agosto ed è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi il 12 agosto 2018.

Rispetto alle indicazioni già fornite nelle precedenti news, pare opportuno riepilogare quanto segue:

– – i contratti a termine stipulati prima del 14 luglio 2018, conservano la durata massima di 36 mesi, senza indicazione di una causale, e sono efficaci fino alla loro naturale scadenza;

–- le proroghe ed i rinnovi di contratti a termine stipulati prima del 14 luglio 2018 – e, per come è scritta la legge di conversione, pare potersi dire anche proroghe e rinnovi di quelli stipulati successivamente,– continuano ad essere soggette alle norme ante decreto dignità (36 mesi, no causale, 5 proroghe) fino al 31 ottobre 2018, termine del periodo transitorio concesso alle aziende per assorbire l’’impatto delle restrizioni introdotte dal decreto dignità. E’ opportuno segnalare però che tale interpretazione estensiva (riferita ai contratti stipulati dal 14 luglio in poi) dovrà trovare conferma in via interpretativa. Rimane invece confermata l’applicazione della contribuzione aggiuntiva di 0,50% ad ogni rinnovo, posto che la legge di conversione non ha esteso il periodo transitorio anche a tale previsione;

– i contratti a termine stipulati dal 14 luglio 2018 al giorno 11 agosto 2018 compreso, sono soggetti alle regole poste in vigore dal decreto legge dignità e quindi: durata massima 24 mesi e indicazione di una causale ad ogni rinnovo avvenuto nel periodo;

– – i contratti a termine stipulati a partire dall’1 novembre 2018, saranno definitivamente soggetti alle nuove norme introdotte dal decreto dignità e confermate dalla sua legge di conversione, quindi durata massima 24 mesi, causale dopo i primi 12 mesi, causale ad ogni rinnovo, 4 proroghe con causale al superamento dei 12 mesi.

In presenza di comportamenti difformi rispetto a quanto sopra sintetizzato, è importante considerare che il contratto si trasforma a tempo indeterminato dal momento in cui si attiva il mancato rispetto delle previsione di legge (quindi, ad esempio, in caso di proroga o rinnovo effettuato dopo il 31 ottobre 2018 di un contratto che supera i 12 mesi, la mancanza di una causa oggettiva e dimostrabile, lo rende a tempo indeterminato dalla scadenza dei 12 mesi).

Per quanto riguarda invece le agevolazioni contributive, si precisa che la norma introdotta dalla legge di bilancio 2018 – che era già a regime per le annualità successive per gli under 30 – è stata riproposta con un innalzamento dell’età del lavoratore da 30 anni fino al giorno antecedente il compimento del 35esimo anno di età, quindi fino a 34 anni e 364 giorni, per le annualità 2019 e 2020.

Rimangono invece inalterate le indicazioni già fornite nella precedente news in materia di prestazioni occasionali (ex voucher).