Come si ricorderà il Dl 104/2020 ha abrogato la norma che stabiliva la proroga automatica dei contratti a tempo determinato (anche in regime di somministrazione), di apprendistato per la qualifica e di alta formazione, per un periodo pari alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza sanitaria ed ha modificato la disciplina della proroga del rinnovo dei contratti a tempo determinato. Per quanto invece riguarda la possibilità di prorogare e rinnovare i contratti a termine una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi (si veda News del 17.8.2020), fino al temine del 31/12/2020 e fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, senza indicare la causale, è opportuno precisare quanto segue. Il contratto di proroga o rinnovo deve essere firmato dalle parti prima del 31 dicembre 2020 e deve riguardare contratti scadenti entro tale data. In attesa di specifiche istruzioni ministeriali a riguardo, sembra infatti prudente non effettuare proroghe o rinnovi senza causale, di contratti aventi già naturale scadenza oltre la data del 31.12.2020. La norma si applica a tutti i contratti a termine, compresi quelli instaurati dopo il 23 febbraio 2020, i contratti di lavoro in somministrazione e i contratti stipulati per ragioni sostitutive o stagionali scadenti entro il termine sopra indicato. E’ dunque opportuno che in questi mesi siano effettuate le opportune valutazioni, nel caso si intenda prorogare contratti in scadenza prima di fine anno.