Per effetto di quanto disposto dall’articolo 1 del decreto legge 5 gennaio 2023, entrato in vigore lo scorso 15 gennaio,
- il valore dei buoni benzina,
- o di analoghi titoli validi per l’acquisto di carburanti,
che il datore di lavoro privato intende consegnare ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, purchè di importo non superiore a euro 200,00 per ciascun lavoratore.
Questo significa che, su scelta volontaria dell’azienda che si accolla quindi interamente il costo, è ancora possibile prevedere l’erogazione di buoni carburante anche nel periodo di imposta 2023, considerando che il valore degli stessi, se non superiore a euro 200/dipendente, non è assoggettato a contribuzione INPS e nemmeno ad imposta e rappresenta dunque un valore netto.
Si raccomanda una corretta e specifica contabilizzazione degli eventuali buoni acquistati, con evidenza della natura degli stessi così come risulta dal documento fiscale di acquisto rilasciato dall’esercente.
Attenzione inoltre al contenimento della spesa nei limiti massimi di euro 200,00/dipendente poichè in caso di superamento di tale soglia, l’intero buono erogato diviene totalmente imponibile.