L’articolo 19 del “Collegato Lavoro”, approvato definitivamente dal Senato l’11 dicembre 2024, interviene introducendo il nuovo comma 7-bis all’articolo 26 del D.Lgs n. 151/2015.
Viene previsto che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre i termini previsti dal CCNL, il datore di lavoro debba darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che potrà effettuare le verifiche del caso.
In questo caso il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore rientrando quindi pienamente nella casistica delle dimissioni. Ciò porta con sè due conseguenze immediate:
- il datore di lavoro non è più tenuto, al verificarsi di questa casistica, al versamento del ticket di licenziamento;
- il lavoratore non ha più diritto alla percezione del trattamento di NASpI.
Quanto sopra non si applica solo nel caso in cui il lavoratore possa dimostrare l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la propria assenza.