DECRETO SOSTEGNO: LE NOVITA’ PER I DATORI DI LAVORO

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo scorso, il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, meglio noto come “Decreto Sostegni”. La nuova norma entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, quindi il 23 marzo 2021. Si propongono di seguito in estrema sintesi, le novità che coinvolgono i datori di lavoro in questo delicato periodo, caratterizzato da diminuzioni di attività lavorativa e necessità di flessibilità che si possa conciliare con le esigenze aziendali.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

In caso di ricorso a periodi totali o parziali di  cassa integrazione guadagni con causale COVID, il nuovo decreto introduce ulteriori 13 settimane da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, a favore di lavoratori dipendenti in forza alla data del 23 marzo 2021. In presenza invece di accesso ad assegno ordinario FIT o FSBA (aziende artigiane) o  cassa integrazione in deroga, le settimane sono complessivamente 28 nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021. Le nuove settimane sono concesse senza che il datore di lavoro debba sostenere l’onere del contributo addizionale. 

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

E’ prorogato al 30 giugno 2021 il divieto di operare licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo. La norma conferma le deroghe già presenti nel precedente provvedimento e quindi fa salvi i licenziamenti legati a cambi di appalto, cessazione di attività aziendale, fallimento senza esercizio provvisorio di attività e accordi collettivi aziendali con incentivi all’esodo. Il divieto continua a produrre effetti anche nel periodo 1° luglio – 31 ottobre 2021 da parte di aziende che beneficiano di CIG in deroga o assegno ordinario.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Il decreto Sostegni estende al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a  tempo determinato, senza indicazione di una causale, purché la proroga o il rinnovo siano di durata non superiore a 12 mesi e il rapporto a termine  con il lavoratore  non superi la complessiva durata di 24 mesi. La norma ha efficacia a partire dal 23 marzo 2021 e, per espressa previsione, non computa le proroghe o i rinnovi acausali già effettuati in precedenza.

LAVORATORI FRAGILI

Dal 1° marzo scorso al 30 giugno 2021 sono prorogate le norme che legittimano l’assenza del lavoratore c.d. fragile per presenza di condizioni di salute che aggravano il rischio di esposizione a contagio COVID (immunodepressi, soggetti con esiti di patologie oncologiche, soggetti con terapie salvavita in atto, soggetti in stato di disabilità ai sensi della legge 104, ecc.), ricorrendo ad evento malattia assimilato a ricovero ospedaliero (con decurtazione quindi dell’indennità economica di malattia spettante).

LAVORATORI  DEL SETTORE TURISMO E STAGIONALI

E’ prevista l’erogazione di un’indennità una tantum pari  a euro 2.400,00 per lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e di stabilimenti termali che dopo aver svolto almeno 30 giornate lavorative, hanno perso involontariamente il lavoro nel periodo 1.1.2019-23.3.2021. I soggetti possono beneficiare del sostegno solo se non risultano essere titolari di un nuovo rapporto di lavoro dipendente, ovvero di pensione, ovvero di trattamento per periodi di disoccupazione alla data del 23 marzo 2021. Analoga somma è concessa a specifiche condizioni anche ai lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate dai soggetti interessati entro il prossimo 30 aprile 2021 su apposita modulistica INPS.

TRATTAMENTO DI NASPI

Le nuove prestazioni di Naspi concesse con decorrenza 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, non richiedono il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo in cui il lavoratore si trova in stato di disoccupazione.

 

PROROGA CONSEGNA CU

Il decreto ha spostato il termine di consegna al dipendente  della Certificazione Unica (modello CU)  al 31 marzo 2021.

ZONA ROSSA: CASSA INTEGRAZIONE E CONGEDO COVID PER GENITORI

Come noto, nel periodo 15 marzo 2021 – 6 aprile 2021  alcune Regioni e la Provincia Autonoma di Trento sono classificate in zona rossa, con le limitazioni che tale fattispecie comporta.

AMMORTIZZATORI SOCIALI Nel suddetto periodo – laddove si rendesse necessario – le aziende che riducono la propria attività, ovvero che devono provvedere alla chiusura, possono accedere all’ammortizzatore sociale con causale Covid, per un massimo di 12 settimane, da computarsi a partire da quanto eventualmente già utilizzato con decorrenza 1.1.2021. Ad oggi, quindi in assenza di ulteriori provvedimenti al riguardo, i dipendenti che possono beneficiare di CIG, FIT, FSBA o CIG in deroga, devono avere una data di assunzione almeno pari al 4 gennaio 2021. Ciò significa che se assunti in epoca successiva, l’accesso all’ammortizzatore sociale con causale Covid non è ammesso. In queste situazioni dunque, trattandosi di impossibilità sopravvenuta alla prestazione di lavoro per cause non imputabili al datore di lavoro, si ritiene sia possibile provvedere a legittimare  l’assenza del lavoratore utilizzando ferie e permessi maturati, ovvero considerando tale assenza come giustificata ma non retribuita.

CONGEDO COVID PER GENITORI L’articolo 2 del DL n.  30 del 13 marzo 2021, entrato in vigore sabato scorso, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta, disciplina nuovamente le misure predisposte per i genitori lavoratori dipendenti in queste situazioni:

  • durante il periodo di sospensione della didattica in presenza, ovvero di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale per soggetti i stato di disabilità,
  • nelle ipotesi di quarantena obbligatoria del figlio convivente ovunque sia avvenuto il contatto stretto,
  • in caso di positività del figlio.

Pertanto, quando il figlio convivente minore di anni quattordici ovvero il figlio  in condizione di disabilità in situazione  di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge 104/92, si trovi in una delle condizioni di cui sopra,  uno dei genitori lavoratori dipendenti, alternativamente all’altro può:

– svolgere la prestazione di lavoro in smart working, qualora la stessa sia realizzabile con questa modalità, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, della sospensione della didattica in presenza ovvero della sua guarigione in caso di avvenuto contagio;

– astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alle durate di cui al punto precedente,  utilizzando un periodo di congedo denominato COVID, per il quale è riconosciuta dall’INPS un’indennità pari al 50% della retribuzione, nella fattispecie in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Nota Bene: nelle ipotesi in cui uno dei due genitori stia già svolgendo  attività in smart working, sia  beneficiario di ammortizzatore sociale o comunque non svolga  alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle due misure in argomento. In presenza di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, ad uno dei genitori sono riconosciuti analoghi diritti di assentarsi dal lavoro, a parità di condizioni, con la sola eccezione però che non è previsto alcun sostegno al reddito e quindi l’assenza si considera giustificata ma non retribuita.

Categorie speciali E’  previsto un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting per un valore massimo di euro 100,00 settimanali, da parte di speciali categorie di lavoratori.

Sarà cura dello Studio, fornire ulteriori aggiornamenti in materia, non appena disponibili.

 

AGEVOLAZIONI INPS PER NUOVE ASSUNZIONI

Attenzione: sono previste agevolazioni contributive INPS in presenza di assunzioni a tempo indeterminato o stabilizzazioni di rapporti a termine effettuate nel periodo 15 agosto 2020 – 31 dicembre 2020. Norme speciali sono riservate al settore turistico.

Come si ricorderà, il decreto legge 104/2020 convertito in legge 126/2020 ha previsto all’articolo 6 comma l’esonero al 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro che abbia effettuato

  • nel periodo 15 agosto 2020 – 31 dicembre 2020
  • assunzioni a tempo indeterminato, di soggetti che nei sei mesi che precedono la data di  assunzione non abbiano avuto con questo stesso datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato, ovvero
  • trasformazione di rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, quindi uno stabilizzazione di contratto, avvenuta nello stesso periodo (15 agosto/31 dicembre), con lavoratore che non abbia avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi che precedono la stabilizzazione del nuovo rapporto a termine.

La misura dell’agevolazione

L’agevolazione ha una durata massima di sei mesi ed è cumulabile con altri esoneri eventualmente spettanti. Viene riproporzionata in presenza di lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale.

La misura massima mensile ammessa come esonero è pari a euro 671,66 riferito ad un tempo pieno; l’importo viene poi ridotto fino a capienza di quanto dovuto per contributi, in capo ad ogni singolo lavoratore agevolato. Ipotizzando quindi di utilizzare a capienza l’intera misura agevolativa ammessa, ogni stabilizzazione a tempo pieno di contratto agevolabile comporta una soglia massima di risparmio pari a euro 4.029,96 nel semestre agevolato, o comunque il minor importo dovuto a titolo di contribuzione dovuta per il lavoratore agevolato. Come si è detto, nell’ipotesi di prestazione di lavoro a tempo parziale, il valore dell’agevolazione viene proporzionalmente ridotto, anche rispetto all’entità massima ammessa (quindi, un part time al 50% potrà godere al massimo di un esonero mensile pari a euro 335,83 (671,66/2).

Non sono oggetto di sgravio i premi dovuti all’INAIL, alcuni contributi speciali e la contribuzione per il finanziamento dei Fondi interprofessionali, che vanno versati quindi per intero.

Il periodo massimo ammesso per il godimento del beneficio è pari a 6 mesi, che possono essere sospesi solo in presenza di assenza del lavoratore interessato da evento maternità.

L’agevolazione per i lavoratori del turismo

Questa agevolazione contributiva spetta anche per una durata massima di soli tre mesi o per la minor durata del contratto di lavoro, a favore di lavoratori a termine o stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari assunti nello stesso periodo, quindi 15 agosto 2020 – 31 dicembre 2020. In caso di stabilizzazione del rapporto di lavoro, l’articolo 7 della norma citata in premessa prevede altresì la possibilità di accedere all’intera misura agevolativa di 6 mesi decorrenti dalla data di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Datori di lavoro interessati

Possono beneficiare di questa nuova agevolazione contributiva tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad accezione del settore agricolo e della Pubblica Amministrazione.

Il datore di lavoro avente diritto deve però essere in possesso di DURC regolare, non deve aver violato norme fondamentali poste a tutela del rapporto di lavoro e deve garantire il rispetto di accordi e CCNL nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle OOSS maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Inoltre, vanno rispettati i principi generali per la fruizione di incentivi statali, contenuti nel D.lgs 151/2015.

Esclusioni

Non possono beneficiare di questa agevolazione le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato, le assunzioni con contratto di lavoro intermittente (meglio noto come lavoro a chiamata) né quelle riferite al lavoro domestico.

Le modalità operative

Per poter beneficiare dello sgravio, le aziende interessate devono presentare apposita istanza; l’Istituto effettua i controlli e in relazione alla disponibilità delle risorse stanziate, provvede ad autorizzare la fruizione del beneficio.

IMPORTANTE: lo Studio provvederà autonomamente alla richiesta del beneficio per tutti i soggetti aventi diritto, in presenza delle condizioni di ammissibilità. E’ importante però che ciascuna azienda valuti con attenzione l’eventuale opportunità di procedere a nuove assunzioni o a trasformazioni di rapporti a termine, entro il prossimo 31.12.2020, altrimenti il beneficio in questione non è ammesso. Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20/ 21 SETTEMBRE 2020: TRATTAMENTO ECONOMICO DI SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO

Il prossimo 20 settembre alcuni lavoratori potranno assentarsi dal lavoro per adempiere a funzioni elettorali in occasione delle elezioni amministrative e del referendum popolare. La gestione di tali assenze è disciplinata dall’articolo 119 del Dpr 361/1957 e dall’articolo 1 della legge 69/1992, che testualmente recitano: Art. 119 – DPR 361/1957, come modificato dall’art. 11 della legge 53/1990: comma 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. comma 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Art. 1 – Legge 69/1992 Il comma 2 dell’articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall’articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Nella fattispecie in analisi, e cioè nelle operazioni di voto di domenica 20 settembre, va considerato che: – i seggi saranno predisposti a partire da sabato 19 settembre, con convocazione di tutti i componenti del seggio, – le operazioni di voto di svolgeranno dalle ore 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre 2020. Ciò significa, che il lavoratore sarà coinvolto nelle operazioni elettorali nelle giornate di sabato, domenica e lunedì. In relazione a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia dunque, il trattamento retributivo di queste assenze comporta quanto segue: per tutte le giornate lavorative, va garantita al lavoratore la normale retribuzione, nonostante l’assenza dal lavoro; per i giorni festivi ed i giorni non lavorativi invece (sabato nel caso di settimana c.d. corta), va garantita al lavoratore la fruizione di riposi giornalieri compensativi ovvero il pagamento della retribuzione giornaliera nella misura di 1/26 della retribuzione mensile (o in base al diverso divisore giornaliero previsto dal CCNL di settore). In sintesi pertanto, se il lavoratore è impegnato in orario di lavoro su settimana corta – con attività lavorativa da lunedì al venerdì – la presenza al seggio nella giornata di sabato comporta il pagamento di una quota giornaliera in più, rispetto alla normale retribuzione ovvero di una giornata di riposo compensativo. Se invece il sabato è considerata giornata lavorativa, poiché l’attività lavorativa è esercitata su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, la giornata del sabato è retribuita, ancorché non lavorata. Un discorso a parte va fatto per i dipendenti a cui è applicato il CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL commercio), poichè la norma contrattuale prevede che il sabato in caso di settimana corta, sia considerato giornata lavorativa a zero ore; in questa ipotesi dunque, l’attività prestata al seggio nella giornata di sabato non comporta la corresponsione di una quota retributiva aggiuntiva in caso di settimana corta, poiché la retribuzione del dipendente è già quantificata in 26esimi, con la stessa logica con cui è quantificata quella del lavoratore impiegato su settimana lunga. Identica logica – indipendentemente dall’applicazione del CCNL – va utilizzata invece per la gestione della domenica intesa come giornata festiva; in questa ipotesi, la giornata di domenica genera una quota della retribuzione giornaliera aggiuntiva ovvero, in sostituzione, una giornata di riposo compensativo. In estrema sintesi dunque: Giornata al seggio – Sabato lavorativo: retribuzione come se avesse lavorato – Sabato non lavorativo: retribuzione aggiuntiva con 1 quota giornaliera, o riposo compensativo – Sabato in CCNL con giornata lavorativa a zero ore (esempio CCNL commercio): poiché lavorativa a zero ore, nessun trattamento aggiuntivo – Domenica: retribuzione aggiuntiva con 1 quota giornaliera, o riposo compensativo – Lunedì: retribuzione come se avesse lavorato E’ infine opportuno precisare, che la norma nulla dispone circa la scelta alternativa tra quote retributive aggiuntive o godimento di giornate di riposo compensativo. Pertanto, laddove le parti si accordino sul godimento del riposo compensativo, si ritiene che lo stesso debba essere fruito nelle giornate immediatamente successive a quelle impiegate nelle operazioni elettorali.

Proroghe o rinnovi dei contratti a termine entro il 31.12.2020

Come si ricorderà il Dl 104/2020 ha abrogato la norma che stabiliva la proroga automatica dei contratti a tempo determinato (anche in regime di somministrazione), di apprendistato per la qualifica e di alta formazione, per un periodo pari alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza sanitaria ed ha modificato la disciplina della proroga del rinnovo dei contratti a tempo determinato. Per quanto invece riguarda la possibilità di prorogare e rinnovare i contratti a termine una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi (si veda News del 17.8.2020), fino al temine del 31/12/2020 e fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, senza indicare la causale, è opportuno precisare quanto segue. Il contratto di proroga o rinnovo deve essere firmato dalle parti prima del 31 dicembre 2020 e deve riguardare contratti scadenti entro tale data. In attesa di specifiche istruzioni ministeriali a riguardo, sembra infatti prudente non effettuare proroghe o rinnovi senza causale, di contratti aventi già naturale scadenza oltre la data del 31.12.2020. La norma si applica a tutti i contratti a termine, compresi quelli instaurati dopo il 23 febbraio 2020, i contratti di lavoro in somministrazione e i contratti stipulati per ragioni sostitutive o stagionali scadenti entro il termine sopra indicato. E’ dunque opportuno che in questi mesi siano effettuate le opportune valutazioni, nel caso si intenda prorogare contratti in scadenza prima di fine anno.

Quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici: smart working e congedo straordinario per i genitori

L’art 5 del DL 111  dell’8 settembre 2020 entrato in vigore il 9 settembre 2020, disciplina le misure predisposte per i genitori lavoratori dipendenti durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente dovuta a contatti scolastici.

Nel caso in cui per il figlio convivente minore di anni quattordici, sia disposta la quarantena dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (APSS) a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, uno dei genitori lavoratori dipendenti, alternativamente all’altro può:

– svolgere la prestazione di lavoro in smart working qualora la stessa sia realizzabile con questa modalità, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio;

– astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, utilizzando un periodo di congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, nella fattispecie in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Tali misure possono essere riconosciute fino al 31 dicembre 2020. Il periodo di congedo è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020; raggiunto tale limite, l’Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.

Nota Bene: nelle ipotesi in cui uno dei due genitori stia già svolgendo  attività in smart working, o comunque non svolga  alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle due misure in argomento.

LE NOVITA’ DEL DECRETO DI AGOSTO

E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 14 agosto 2020, n. 104 meglio noto come “Decreto di agosto”, che è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, quindi il 15 agosto 2020.

Il decreto era atteso per diversi motivi, primi fra tutti la gestione dei nuovi ammortizzatori sociali, dei contratti a tempo determinato e della disciplina in materia di licenziamenti individuali; tutti aspetti per i quali si attendevano istruzioni urgenti, già dopo la metà del mese di luglio.

Si riepilogano di seguito le principali novità introdotte dal decreto in analisi.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, ASSEGNO ORDINARIO, CASSA IN DEROGA

Sono a disposizione dei datori di lavoro che a causa dell’emergenza Covid sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo 13 luglio – 31 dicembre 2020, ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali.

Anche queste ulteriori settimane sono attivabili in modalità 9 + 9 e rappresentano la durata massima di ammortizzatore sociale fruibile con causale Covid. Eventuali periodi già autorizzati in virtù del DL 18/2020 autorizzati dopo il 12 luglio, sono imputati alle prime 9 settimane di questo nuovo decreto.

Le seconde 9 settimane di queste 18 settimane aggiuntive, sono riconosciute solo ai datori di lavoro a cui sono già state autorizzate le prime 9 settimane e sono soggette ad un contributo aggiuntivo addizionale, che viene determinato raffrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello dell’anno 2019.

La contribuzione addizionale è pari al valore sotto indicato, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore durante le ore di CIG o FIT e più precisamente:

  • contributo addizionale del 9%, se la riduzione del fatturato è inferiore al 20%,
  • contributo addizionale del 18%, se non è stata registrata alcuna riduzione di fatturato,
  • contributo addizionale azzerato, se la riduzione del fatturato  è stata pari o superiore al 20%,
  • contributo addizionale azzerato, se l’attività di impresa è stata avviata dopo il 1° gennaio 2019.

L’assenza di autocertificazione circa la riduzione di fatturato, fa scattare l’aliquota del 18%.

Inoltre, le domande di accesso a queste ulteriori  18 settimane vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione; solo in fase di prima applicazione della norma, il decreto concede una deroga e permette che le richieste siano effettuate entro la fine del mese di settembre.

In caso di pagamento diretto a carico INPS, la comunicazione dei dati necessari per il saldo di quanto dovuto da parte dell’Istituto al lavoratore, va effettuata sempre entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca il periodo di cassa integrazione, o comunque se posteriore, entro 30 giorni dal provvedimento di autorizzazione. In deroga alla norma, in sede di prima applicazione tali termini sono spostati alla fine del mese di settembre. In caso di ritardo nelle comunicazioni dei dati all’INPS, il legislatore ha previsto che il pagamento delle somme rimanga a carico del datore di lavoro.

I trattamenti di integrazione salariale in argomento, sono comunque concessi nei limiti di spesa ammessa.

Nota Bene: i datori di lavoro che non utilizzano queste ulteriori 18 settimane e che hanno già utilizzato quelle precedenti nei mesi di maggio e giugno, possono beneficiare di uno sconto contributivo per un periodo massimo di 4 mesi, fruibile entro il 31.12.2020.

Tale beneficio non si applica ai premi INAIL e per la concreta attuazione della previsione normativa, sarà necessario attendere ulteriori istruzioni operative INPS.

AGEVOLAZIONI NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Per le nuova assunzioni a tempo indeterminato – con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico – attivate dal 16 agosto al 31 dicembre 2020 è concesso l’esonero totale dal versamento della contribuzione a carico azienda, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Come di consueto, non possono dare origine a tale agevolazione i lavoratori che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione.

Tale agevolazione è riconosciuta anche in caso di stabilizzazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, alle medesime condizioni e limiti sopra esposti.

AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI A TERMINE NELLE AZIENDE TURISTICHE E TERMALI

E’ esteso lo sgravio contributivo sopra indicato anche alle assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali per un massimo di tre mesi. L’agevolazione è comunque riconosciuta anche in caso di stabilizzazione del contratto.

NOVITA’ IN MATERIA DI RAPPORTI A TERMINE

Fino al 31 dicembre 2020 e ferma la durata massima di 24 mesi, è possibile  rinnovare o prorogare un contratto a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi (sempre nel rispetto dei 24 complessivi) anche senza necessità di indicazione di una motivazione.

E’ stato altresì abrogata la c.d. proroga automatica dei contratti a termine per tutto il periodo in cui gli stessi sono stati sospesi per ricorso ad ammortizzatore sociale, risolvendo così una grossa problematica che rappresentava una grande criticità per tutte le imprese.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Viene confermata la proroga al 31.12.2020 del divieto di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo. E’ introdotta una deroga in queste ipotesi:

  • intero utilizzo di tutte le settimane di ammortizzatore concesse con causale Covid
  • cessazione di attività aziendale conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione di attività nemmeno parziale,
  • fallimento dell’azienda in assenza di disposizione di esercizio provvisorio dell’impresa; nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo aziendale, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i lavoratori impiegati in settori da questo non interessati .

NUOVA INDENNITA’ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

E’ riconosciuta un’indennità pari a euro 1.000,00 ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, nè percettori di Naspi alla data del 15 agosto 2020. Analoga indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione impiegati nei medesimi settori ed agli intermittenti purchè abbiano sospeso, ridotto o cessato l’attività a causa dell’emergenza Covid.

CONTRATTI A TERMINE IN SCADENZA E PROROGA “AUTOMATICA”

Il comma 1 bis dell’articolo 93 della legge 77/2020 prevede quanto segue:

…omissis…”Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Dal tenore della norma, per quanto assurdo, si rileva una sorta di proroga automatica del contratto di lavoro a termine in essere alla data del 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione, che appunto ha introdotto tale modifica. La previsione normativa ha una logica condivisibile per quanto riguarda la proroga dei dipendenti assunti con qualifica di apprendisti, poichè effettivamente la sospensione dell’attività lavorativa dovuta a Covid può aver impedito il completamento del percorso formativo in atto. Nulla di logico appare invece, in una proroga imposta su un contratto di lavoro a scadenza, visto che proprio per sua natura, a quella scadenza ne decade la naturale necessità di utilizzo. La ratio della norma potrebbe essere intesa come un’ulteriore possibilità di impiego in regime di flessibilità, di un lavoratore a tempo determinato già giunto a scadenza, che ancora proprio in seguito alla ripresa di attività post-Covid, potrebbe essere una risorsa necessaria. Tuttavia, poiché la tutela del lavoratore, anche in regime di Covid, è stata rispettata – tant’è che la sospensione dal lavoro ha comunque garantito l’intervento di un ammortizzatore sociale a favore del lavoratore – non si comprende perché la proroga non sia stata rimessa alla volontà delle parti, ma sia di fatto una sorta di obbligazione contrattuale che deriva dall’utilizzo della locuzione “è prorogato” invece di “può essere prorogato”. In attesa di chiarimenti ministeriali in tal senso, si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito, nei prossimi giorni.

UNA TANTUM COVID AI LAVORATORI AUTONOMI


E’ riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di marzo 2020 di importo pari ad euro 600,00, non soggetta ad imposizione fiscale ai seguenti soggetti:

  1. Liberi professionisti e cococo: sono i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata dell’INPS, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, e cococo in forza al 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS purchè in entrambe le ipotesi non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto e non abbiano altre forme di previdenza obbligatoria.
  2. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (artigiani , commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) purchè non titolari di un trattamento pensionistico diretto e sprovvisti di altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
  3. Come fare la domanda: i soggetti, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, devono presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. Le domande sono rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

EMERGENZA COVID: ECCO LE PRIME ISTRUZIONI INPS

EMERGENZA COVID: ECCO LE PRIME ISTRUZIONI INPS
In seguito all’’entrata in vigore del decreto c.d. “Cura Italia”, i cui contenuti sono stati anticipati nella precedente comunicazione, l’’INPS ha fornito le prime istruzioni operative per accedere ai diversi strumenti che il legislatore ha posto a tutela dei lavoratori dipendenti del settore privato, o di lavoratori autonomi o cococo. Si propone di seguito in estrema sintesi, il contenuto di quanto previsto dall’Istituto previdenziale in materia.

CONGEDO PARENTALE TRAORDINARIO “COVID-19”: a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 quale conseguenza della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei servizi educativi per l’infanzia, per uno dei due genitori – lavoratori dipendenti del settore privato – è prevista la fruizione in modo continuativo o frazionato in presenza di figli di età non superiore a 12 anni o con disabilità grave accertata, di un congedo aggiuntivo di 15 giorni indennizzato al 50% senza però i ratei delle mensilità aggiuntive (si consideri che analogo calcolo è fatto per il congedo parentale classico che invece prevede un indennizzo solo al 30%). Il congedo indennizzato (trattasi di congedo per figli fino a 12 anni o in situazione di disabilità senza limiti di età), è coperto da contribuzione figurativa, quindi il periodo ad esempio viene computato anche ai fini pensionistici. Il legislatore ha previsto che detto congedo spetti solo ad un genitore a condizione che l’altro genitore non sia disoccupato o beneficiario per lo stesso periodo di ammortizzatore sociale (quindi Naspi, cassa integrazione guadagni o FIT o FIS o Cassa in deroga). In buona sostanza, la ratio della norma è mirata a garantirlo solo a condizione che il richiedente ne abbia necessità, perchè l’altro genitore sta lavorando, anche se in telelavoro.
Queste le note operative:
1. Eventuali richieste di congedo parentale (ex facoltativa al 30%) già presentate per il periodo 5 marzo – 3 aprile 2020, saranno convertite in automatico dall’INPS in questo congedo straordinario, senza che il lavoratore debba presentare una nuova domanda. Identica situazione si prospetta anche per genitori di figli disabili che hanno fatto richiesta alla data del 5 marzo del prolungamento del congedo parentale: anche in questa ipotesi l’Istituto provvederà a convertire l’assenza in congedo straordinario. Va da sè che il periodo di prolungamento del congedo o di congedo parentale che saranno sostituiti d’ufficio con il nuovo congedo straordinario, potranno essere fruiti in epoca successiva.
2. Il lavoratore che invece non ha in corso alla data del 5 marzo alcuna richiesta di congedo parentale, ma ne può beneficiare perchè ha figli di età non superiore ad anni 12, può già presentare la domanda di congedo straordinario all’INPS ed al proprio datore di lavoro, utilizzando la modulistica e le modalità già in uso per il congedo parentale classico.
3. I genitori di figli che hanno più di 12 anni e sono portatori di handicap grave, se non hanno in corso un prolungamento del congedo parentale alla data del 5 marzo, dovranno presentare apposita domanda che sarà però disponibile solo alla fine del mese di marzo: in questo caso la domanda potrà comunque essere fatta con decorrenza retroattiva, però al massimo dal 5 marzo in poi.
4. Analogo congedo straordinario della durata di 15 giorni, però attenzione, non retribuito, è riconosciuto ad uno dei due genitori di figli di età superiore a 12 anni ma non a 16, che possono assentarsi dal lavoro con una semplice richiesta al datore di lavoro, trattandosi di assenza giustificata, non retribuita dal datore di lavoro, non indennizzata dall’INPS e non utile quindi nemmeno alla maturazione di contribuzione figurativa. Il periodo coperto da congedo, anche in questo caso, è dal 5 marzo al 3 aprile 2020.
5. Cococo iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS (quindi con aliquota massima), con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni: possono richiedere il congedo che sarà indennizzato direttamente dall’INPS. L’indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo per l’indennità di maternità. Analogo trattamento è previsto a favore di cococo con figli in stato di disabilità purchè iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospiti di centri diurni a carattere assistenziale. In entrambe i casi non sono richiesti requisiti minimi contributivi. La domanda deve essere fatta a cura del cococo:
– utilizzando la procedura già in uso per la domanda di congedo parentale, da parte di genitori di figli minori di 3 anni,
– utilizzando un’apposita domanda che sarà resa disponibile dall’INPS dalla fine del mese di marzo, da parte di cococo genitori di figli di età compresa tra 3 e 12 anni; è ammessa la decorrenza retroattiva al 5 marzo,
– utilizzando un’apposita domanda che sarà resa disponibile dall’INPS dalla fine del mese di marzo, da parte di cococo genitori di figli di età superiore a 12 anni in stato di grave disabilità; è ammessa la decorrenza retroattiva al 5 marzo.
Attenzione: per i cococo i periodo di congedo parentale ordinario già richiesti alla data del 5 marzo NON saranno convertiti in congedo straordinario.
6. Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni INPS, genitori di figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni hanno diritto al congedo straordinario di identica durata e di identico periodo, con riconoscimento da parte dell’INPS di un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla norma ogni anno con riferimento alla natura del lavoro autonomo svolto. La domanda va presentata all’INPS usando la procedura di congedo parentale già in uso.
– In presenza di figli in situazione di disabilità grave l’indennità è riconosciuta alle stesse condizioni sopra esposte in corrispondenza del cococo, anche per quanto riguarda la modulistica da utilizzare.
Non è richiesta la regolarità contributiva (DURC).
7. Lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione: modalità di fruizione di detti congedi nonchè relative indennità sono a carico dell’Amministrazione pubblica quindi non va presentata alcuna domanda all’INPS, ma alla propria Amministrazione secondo le indicazioni dalla stessa fornite ai propri dipendenti.
8. Attenzione:come si è già detto in premessa i congedi non saranno autorizzati se l’altro genitore è in stato di disoccupazione o se è percettore di strumento a sostegno del reddito (Naspi, Cig, ecc) e nemmeno se è stato richiesto lo strumento alternativo al congedo – di cui si dirà in seguito – per servizi di baby sitting.
9. Nota Bene: è possibile cumulare per lo stesso mese (marzo e aprile) il congedo straordinario con i giorni della legge 104 eventualmente a disposizione (si veda in seguito), ovvero con il prolungamento del congedo parentale per figli in stato di grave disabilità.

BONUS SERVIZI BABY SITTING
In alternativa al congedo straordinario Covid, il lavoratore dipendente genitore di figlio (anche se adottivo o in affido preadottivo) di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020, può richiedere un voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting del valore di euro 600,00, aumentato a euro 1.000,00 per il personale del SSN o delle Forze dell’Ordine. Come si è detto si tratta di una soluzione alternativa alla richiesta di congedo straordinario e non può pertanto essere cumulata. Analogo trattamento è previsto a favore di genitori con figli in stato di disabilità, purchè iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospiti di centri diurni a carattere assistenziale. Il Bonus è erogato mediante il libretto di famiglia, quindi NON va richiesto al datore di lavoro ma direttamente con utilizzo dello strumento citato.

PERMESSI LEGGE 104
Come già anticipato, il numero di giornate di permesso mensile per assistenza a soggetti disabili viene aumentato complessivamente di 12 giorni per i mesi di marzo e aprile, rispetto a quelli già in essere. Ciò significa che a regime, tra marzo e aprile il dipendente può utilizzare 18 giorni di premesso, di cui 3 a marzo e 3 ad aprile, mentre non ci sono indicazioni specifiche sulla ripartizione sulle due mensilità dei 12 giorni aggiuntivi, che si ritiene dunque essere libera. I giorni possono essere frazionati ad ore come di consueto e possono anche essere goduti in modo consecutivo, nell’ambito del periodo autorizzato. Chi è già in possesso di un’autorizzazione per legge 104, non deve fare nulla, se non avvisare il proprio datore di lavoro della fruizione del maggiore periodo richiesto. Il lavoratore che non è in possesso di autorizzazione, la deve richiedere invece con le consuete modalità, ed il datore di lavoro potrà considerare per le due mensilità in argomento anche il maggior periodo concesso e fruito dal lavoratore.
In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, e cioè i lavoratori agricoli e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, dovranno presentare una nuova domanda solo nel caso in cui non ci sia già un domanda in essere per analogo periodo. I lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione – posto che modalità di fruizione di detti congedi nonché relative indennità sono a carico dell’Amministrazione pubblica – non devono presentare alcuna domanda all’INPS, ma alla propria Amministrazione secondo le indicazioni dalla stessa fornite ai propri dipendenti.

AMMORTIZZATORI SOCIALI: pare opportuno ricordare in questa sede che nella generalità dei casi tutte le aziende possono ricorrere ad un ammortizzatore sociale nel caso di grave riduzione dell’attività o sospensione della stessa legata all’emergenza Covid. Lo Studio Sanna Vichi è a disposizione della clientela, per la valutazione dello strumento a cui è possibile accedere. E’ sufficiente a tal fine, per chi non lo avesse già fatto, inviare mail agli indirizzi già noti. Sarà ricontattato nei prossimi giorni.
Si precisa infine che la presente informativa è resa a carattere divulgativo, ma certamente non esaustivo. Siamo dunque a disposizione del Cliente per qualsiasi chiarimento in merito.