EMERGENZA COVID: ECCO LE PRIME ISTRUZIONI INPS

EMERGENZA COVID: ECCO LE PRIME ISTRUZIONI INPS
In seguito all’’entrata in vigore del decreto c.d. “Cura Italia”, i cui contenuti sono stati anticipati nella precedente comunicazione, l’’INPS ha fornito le prime istruzioni operative per accedere ai diversi strumenti che il legislatore ha posto a tutela dei lavoratori dipendenti del settore privato, o di lavoratori autonomi o cococo. Si propone di seguito in estrema sintesi, il contenuto di quanto previsto dall’Istituto previdenziale in materia.

CONGEDO PARENTALE TRAORDINARIO “COVID-19”: a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 quale conseguenza della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei servizi educativi per l’infanzia, per uno dei due genitori – lavoratori dipendenti del settore privato – è prevista la fruizione in modo continuativo o frazionato in presenza di figli di età non superiore a 12 anni o con disabilità grave accertata, di un congedo aggiuntivo di 15 giorni indennizzato al 50% senza però i ratei delle mensilità aggiuntive (si consideri che analogo calcolo è fatto per il congedo parentale classico che invece prevede un indennizzo solo al 30%). Il congedo indennizzato (trattasi di congedo per figli fino a 12 anni o in situazione di disabilità senza limiti di età), è coperto da contribuzione figurativa, quindi il periodo ad esempio viene computato anche ai fini pensionistici. Il legislatore ha previsto che detto congedo spetti solo ad un genitore a condizione che l’altro genitore non sia disoccupato o beneficiario per lo stesso periodo di ammortizzatore sociale (quindi Naspi, cassa integrazione guadagni o FIT o FIS o Cassa in deroga). In buona sostanza, la ratio della norma è mirata a garantirlo solo a condizione che il richiedente ne abbia necessità, perchè l’altro genitore sta lavorando, anche se in telelavoro.
Queste le note operative:
1. Eventuali richieste di congedo parentale (ex facoltativa al 30%) già presentate per il periodo 5 marzo – 3 aprile 2020, saranno convertite in automatico dall’INPS in questo congedo straordinario, senza che il lavoratore debba presentare una nuova domanda. Identica situazione si prospetta anche per genitori di figli disabili che hanno fatto richiesta alla data del 5 marzo del prolungamento del congedo parentale: anche in questa ipotesi l’Istituto provvederà a convertire l’assenza in congedo straordinario. Va da sè che il periodo di prolungamento del congedo o di congedo parentale che saranno sostituiti d’ufficio con il nuovo congedo straordinario, potranno essere fruiti in epoca successiva.
2. Il lavoratore che invece non ha in corso alla data del 5 marzo alcuna richiesta di congedo parentale, ma ne può beneficiare perchè ha figli di età non superiore ad anni 12, può già presentare la domanda di congedo straordinario all’INPS ed al proprio datore di lavoro, utilizzando la modulistica e le modalità già in uso per il congedo parentale classico.
3. I genitori di figli che hanno più di 12 anni e sono portatori di handicap grave, se non hanno in corso un prolungamento del congedo parentale alla data del 5 marzo, dovranno presentare apposita domanda che sarà però disponibile solo alla fine del mese di marzo: in questo caso la domanda potrà comunque essere fatta con decorrenza retroattiva, però al massimo dal 5 marzo in poi.
4. Analogo congedo straordinario della durata di 15 giorni, però attenzione, non retribuito, è riconosciuto ad uno dei due genitori di figli di età superiore a 12 anni ma non a 16, che possono assentarsi dal lavoro con una semplice richiesta al datore di lavoro, trattandosi di assenza giustificata, non retribuita dal datore di lavoro, non indennizzata dall’INPS e non utile quindi nemmeno alla maturazione di contribuzione figurativa. Il periodo coperto da congedo, anche in questo caso, è dal 5 marzo al 3 aprile 2020.
5. Cococo iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS (quindi con aliquota massima), con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni: possono richiedere il congedo che sarà indennizzato direttamente dall’INPS. L’indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo per l’indennità di maternità. Analogo trattamento è previsto a favore di cococo con figli in stato di disabilità purchè iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospiti di centri diurni a carattere assistenziale. In entrambe i casi non sono richiesti requisiti minimi contributivi. La domanda deve essere fatta a cura del cococo:
– utilizzando la procedura già in uso per la domanda di congedo parentale, da parte di genitori di figli minori di 3 anni,
– utilizzando un’apposita domanda che sarà resa disponibile dall’INPS dalla fine del mese di marzo, da parte di cococo genitori di figli di età compresa tra 3 e 12 anni; è ammessa la decorrenza retroattiva al 5 marzo,
– utilizzando un’apposita domanda che sarà resa disponibile dall’INPS dalla fine del mese di marzo, da parte di cococo genitori di figli di età superiore a 12 anni in stato di grave disabilità; è ammessa la decorrenza retroattiva al 5 marzo.
Attenzione: per i cococo i periodo di congedo parentale ordinario già richiesti alla data del 5 marzo NON saranno convertiti in congedo straordinario.
6. Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni INPS, genitori di figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni hanno diritto al congedo straordinario di identica durata e di identico periodo, con riconoscimento da parte dell’INPS di un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla norma ogni anno con riferimento alla natura del lavoro autonomo svolto. La domanda va presentata all’INPS usando la procedura di congedo parentale già in uso.
– In presenza di figli in situazione di disabilità grave l’indennità è riconosciuta alle stesse condizioni sopra esposte in corrispondenza del cococo, anche per quanto riguarda la modulistica da utilizzare.
Non è richiesta la regolarità contributiva (DURC).
7. Lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione: modalità di fruizione di detti congedi nonchè relative indennità sono a carico dell’Amministrazione pubblica quindi non va presentata alcuna domanda all’INPS, ma alla propria Amministrazione secondo le indicazioni dalla stessa fornite ai propri dipendenti.
8. Attenzione:come si è già detto in premessa i congedi non saranno autorizzati se l’altro genitore è in stato di disoccupazione o se è percettore di strumento a sostegno del reddito (Naspi, Cig, ecc) e nemmeno se è stato richiesto lo strumento alternativo al congedo – di cui si dirà in seguito – per servizi di baby sitting.
9. Nota Bene: è possibile cumulare per lo stesso mese (marzo e aprile) il congedo straordinario con i giorni della legge 104 eventualmente a disposizione (si veda in seguito), ovvero con il prolungamento del congedo parentale per figli in stato di grave disabilità.

BONUS SERVIZI BABY SITTING
In alternativa al congedo straordinario Covid, il lavoratore dipendente genitore di figlio (anche se adottivo o in affido preadottivo) di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020, può richiedere un voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting del valore di euro 600,00, aumentato a euro 1.000,00 per il personale del SSN o delle Forze dell’Ordine. Come si è detto si tratta di una soluzione alternativa alla richiesta di congedo straordinario e non può pertanto essere cumulata. Analogo trattamento è previsto a favore di genitori con figli in stato di disabilità, purchè iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospiti di centri diurni a carattere assistenziale. Il Bonus è erogato mediante il libretto di famiglia, quindi NON va richiesto al datore di lavoro ma direttamente con utilizzo dello strumento citato.

PERMESSI LEGGE 104
Come già anticipato, il numero di giornate di permesso mensile per assistenza a soggetti disabili viene aumentato complessivamente di 12 giorni per i mesi di marzo e aprile, rispetto a quelli già in essere. Ciò significa che a regime, tra marzo e aprile il dipendente può utilizzare 18 giorni di premesso, di cui 3 a marzo e 3 ad aprile, mentre non ci sono indicazioni specifiche sulla ripartizione sulle due mensilità dei 12 giorni aggiuntivi, che si ritiene dunque essere libera. I giorni possono essere frazionati ad ore come di consueto e possono anche essere goduti in modo consecutivo, nell’ambito del periodo autorizzato. Chi è già in possesso di un’autorizzazione per legge 104, non deve fare nulla, se non avvisare il proprio datore di lavoro della fruizione del maggiore periodo richiesto. Il lavoratore che non è in possesso di autorizzazione, la deve richiedere invece con le consuete modalità, ed il datore di lavoro potrà considerare per le due mensilità in argomento anche il maggior periodo concesso e fruito dal lavoratore.
In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, e cioè i lavoratori agricoli e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, dovranno presentare una nuova domanda solo nel caso in cui non ci sia già un domanda in essere per analogo periodo. I lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione – posto che modalità di fruizione di detti congedi nonché relative indennità sono a carico dell’Amministrazione pubblica – non devono presentare alcuna domanda all’INPS, ma alla propria Amministrazione secondo le indicazioni dalla stessa fornite ai propri dipendenti.

AMMORTIZZATORI SOCIALI: pare opportuno ricordare in questa sede che nella generalità dei casi tutte le aziende possono ricorrere ad un ammortizzatore sociale nel caso di grave riduzione dell’attività o sospensione della stessa legata all’emergenza Covid. Lo Studio Sanna Vichi è a disposizione della clientela, per la valutazione dello strumento a cui è possibile accedere. E’ sufficiente a tal fine, per chi non lo avesse già fatto, inviare mail agli indirizzi già noti. Sarà ricontattato nei prossimi giorni.
Si precisa infine che la presente informativa è resa a carattere divulgativo, ma certamente non esaustivo. Siamo dunque a disposizione del Cliente per qualsiasi chiarimento in merito.

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO “CURA ITALIA”

Il decreto Cura Italia sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi 17 marzo 2020. In attesa del testo ufficiale, si propone di seguito una prima sintesi “a titoli” dei  principali interventi che interessano il datore di lavoro, mentre seguiranno altre comunicazioni dettagliate sulle singole materie oggetto di novità.

Versamenti F24 – ritenute, contributi e Iva: lo slittamento dei versamenti è diversificato in relazione alla tipologia di attività svolta dall’azienda ed al suo fatturato. In linea generale gli adempimenti sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio, con possibilità di pagamento rateale a partire dall’1 giugno 2020 per un massimo di 5 rate. Per soggetti con fatturato superiore a euro 2 milioni, la sospensione è attiva fino al 20 marzo 2020.

Premio per chi lavora in azienda: al dipendente che ha prestato attività in azienda nel corso del mese di marzo durante l’emergenza Coronavirus, che possiede un reddito complessivo di importo che non supera euro 40.000,00, spetta un premio di euro 100,00 non soggetto a tassazione, da rapportare ai giorni lavorati presso la sede aziendale durante il mese di marzo. L’importo è corrisposto a partire dalla retribuzione del mese di aprile.

Licenziamenti sospesi per 60 giorni: dalla data di entrata in vigore del decreto legge è vietato avviare procedure di licenziamento anche collettivo, imputabili a giustificato motivo oggettivo. La norma precisa che tale divieto opera indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Possibili dunque solo i licenziamenti individuali per ragioni disciplinari.

Indennità per lavoratori autonomi: è prevista un’indennità una tantum pari a euro 600,00 per liberi professionisti titolari di P.Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, per cococo iscritti in Gestione separata INPS, per lavoratori autonomi delle gestioni speciali AGO,per commercianti e artigiani.

Indennità per specifiche categorie di lavoratori: analogo importo è previsto per alcuni stagionali del settore turismo compresi gli stabilimenti termali, per OTD con almeno 50 giornate lavorate nel 2019 e per i lavoratori dello spettacolo con redditi fino a 50.000,00 euro e almeno 30 contributi versati al Fondo pensioni.

Ammortizzatori sociali: si aggiungono a quelli già disposti dal decreto 9/2020 e la situazione risulta dunque essere così strutturata.

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO FIS per  i datori di lavoro che hanno accesso alla CIGO o all’assegno ordinario (AOR) che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID-19. I lavoratori beneficiari  devono risultare in forza alla data del 23 febbraio 2020 e non è richiesto il  consueto requisito di anzianità di 90 giornate di lavoro effettivo. Il trattamento è anticipato dal datore di lavoro o su richiesta può essere concesso con pagamento diretto da parte dell’INPS. L’intervento è concesso per un massimo di 9 settimane e con queste caratteristiche è attivo fino al mese di agosto 2020. Si ricorda che le aziende che hanno sede in Trentino accedono al FIT, con modalità e requisiti già istituiti dal Fondo.

CIGO PER AZIENDE IN CIGS: è rivolto alle aziende che al 23 febbraio 2020 hanno già in essere un trattamento di cassa integrazione ordinaria. La concessione del nuovo trattamento ordinario sospende e sostituisce quello già in essere.

ASSEGNO ORDINARIO PER AZIENDE IN ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ: destinato alle aziende, iscritte al Fondo di integrazione salariale, che al 23 febbraio 2020 hanno in essere un assegno di solidarietà. Possono comunque accedere alla richiesta di assegno ordinario per non più di 9 settimane.  L’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.

CIG IN DEROGA: è un trattamento rivolto ad aziende che non rientrano per settore o dimensioni nel campo di applicazione di CIGO o FIS. Le Regioni e le Province autonome, possono riconoscere per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.

Congedo.

Quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19: il periodo, al pari del dipendente della pubblica amministrazione, è ora considerato malattia anche per il dipendente di azienda privata.

Congedo parentale aggiuntivo: per uno dei due genitori di figli di età non superiore a 12 anni o con disabilità grave accertata, è previsto un congedo aggiuntivo di 15 giorni indennizzato al 50%, da godere durante il periodo di sospensione scolastica. In alternativa è possibile richiedere un voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting del valore di euro 600,00, aumentato a euro 1.000,00 per il personale del SSN o delle Forze dell’Ordine. Analogo congedo però non retribuito, è riconosciuto ad uno dei due genitori di figli di età superiore a 12 anni ma non a 16.

Permessi legge 104: il numero di giornate di permesso mensile per il mese di marzo è aumentato da 3 a 15 giorni.

ASSUNZIONE NEET: LE ISTRUZIONI INPS PER IL RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE

Con circolare INPS n. 48 del 19 marzo scorso, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per attivare l’agevolazione a favore del datore di lavoro, prevista con il decreto direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018.
La norma è stata emanata al fine di migliorare i livelli occupazionali dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, che non siano impegnati in un ciclo di studi o di formazione o in un percorso di lavoro (c.d. Neet) e che siano registrati al Programma Garanzia Giovani.
La misura dell’incentivo
L’incentivo riconosciuto è pari alla contribuzione INPS a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero mensile è dunque pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12), riproporzionata in presenza di rapporti di lavoro a tempo parziale.
E’ opportuno precisare che tale incentivo non concorre alla riduzione del premio INAIL, che va dunque versato nell’intera misura dovuta.
Datori di lavoro interessati
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori (quindi la norma è estesa anche ai lavoratori autonomi/liberi professionisti) che assumano in modo volontario, quindi senza ottemperare ad un obbligo di legge o di contratto. L’agevolazione non è estesa alle aziende che abbiano sede di lavoro in provincia Autonoma di Bolzano.
Lavoratori agevolabili
Come già detto, l’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano in “Programma Garanzia Giovani”. Sono dunque i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET (Not engaged in Education, Employment or Training). Qualora non abbiano compiuto 18 anni di età, è necessario che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.
I rapporti incentivati
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 che abbiano queste caratteristiche:
* con contratto a tempo indeterminato, anche se in somministrazione, ovvero
* con contratto di apprendistato professionalizzante ed in questa ipotesi spetta per l’intera durata del periodo di formazione, ovvero
* con contratto di lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Il beneficio è ammesso anche in caso di assunzione a tempo parziale.
Le esclusioni
L’agevolazione in argomento non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:
* contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
* contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
* contratto di lavoro domestico;
* contratto di lavoro intermittente;
* stabilizzazione di contratti a termine (in questa ipotesi infatti, all’atto della trasformazione il lavoratore non è in possesso dei requisiti previsti poiché in qualità di lavoratore occupato – ancorché a termine – non riveste natura di NEET).
I limiti
L’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro in capo allo stesso lavoratore. Inoltre è soggetto alla disciplina del de minimis, che può essere superata solo in presenza di assunzione che determina un incremento occupazionale netto; per le assunzioni di soggetti di età compresa tra i 25 ed i 29 anni, oltre all’incremento occupazionale è necessario che il soggetto rispetti uno dei seguenti requisiti:
* sia privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, o
* non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o di un diploma di istruzione e formazione professionale, o
* abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito, o
* sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.
Alcune considerazioni
La concessione dell’incentivo è legata alla disponibilità delle risorse stanziate, pertanto prima di effettuare l’assunzione è previsto un iter specifico mirato a “prenotare” le stesse sul portale gestito dall’INPS. L’istanza di prenotazione rifiutata per mancanza di fondi rimane valida per i successivi trenta giorni, mantenendo così la priorità acquisita dalla data della prenotazione. Se entro questo termine si liberano risorse, la stessa viene automaticamente accolta; in caso contrario, va presentata un’ulteriore istanza per mantenere valida la prenotazione.
E’ dunque fondamentale valutare che – se il giovane da assumere riveste le caratteristiche sopra riportate – prima di procedere alla sua assunzione sia verificata la sua iscrizione al Programma Garanzia Giovani.
Inoltre, è bene evidenziare che poiché – come si è detto – l’agevolazione è legata alla disponibilità delle risorse stanziate, il potenziale lavoratore da assumere non dà certezza di rappresentare una diminuzione del costo del lavoro; con questa finalità è infatti prevista la procedura di prenotazione dei fondi che è dunque opportuno sia effettuata prima di attivare l’assunzione del lavoratore, al fine di avere la garanzia di ammissione al contributo in questione. Attenzione dunque alla stipula di contratti di impegno all’assunzione, se la stessa è effettuata con la specifica finalità di poter beneficare anche dell’agevolazione contributiva. In caso contrario invece, cioè quando l’assunzione verrebbe comunque attivata indipendentemente dalla concessione o meno dell’incentivo, la prenotazione dei fondi può comunque essere effettuata anche ad avvenuta assunzione.

Lo Studio, come di consueto, è a disposizione del Cliente per eventuali chiarimenti in merito.

PERMESSI PER FUNZIONI ELETTORALI: COSI’ IL TRATTAMENTO IN BUSTA PAGA

Il prossimo 4 marzo alcuni lavoratori potranno assentarsi dal lavoro per adempiere a funzioni elettorali in occasione delle elezioni dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
La gestione di tali assenze è disciplinata dall’articolo 119 del Dpr 361/1957 e dall’articolo 1 della legge 69/1992, che testualmente recitano:
Art. 119 – DPR 361/1957, come modificato dall’art. 11 della legge 53/1990:
comma 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
comma 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Art. 1 – Legge 69/1992
Il comma 2 dell’articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
sostituito dall’articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote
retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni
elettorali.
Nella fattispecie in analisi, e cioè nelle operazioni di voto di domenica 4 marzo, va considerato che:
– i seggi saranno predisposti a partire dalle ore 16.00 di sabato 3 marzo, con convocazione di tutti i componenti del seggio,
– le operazioni di voto di svolgeranno dalle ore 07.00 alle ore 23.00 di domenica 4 marzo,
– le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura del seggio e dovranno terminare entro le ore 14.00 di lunedì 5 marzo.
Ciò significa, che il lavoratore sarà coinvolto nelle operazioni elettorali nelle giornate di sabato, domenica e lunedì.
In relazione a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia dunque, il trattamento retributivo di queste assenze comporta quanto segue:
per tutte le giornate lavorative, va garantita al lavoratore la normale retribuzione, nonostante l’assenza dal lavoro; per i giorni festivi ed i giorni non lavorativi invece (sabato nel caso di settimana c.d. corta), va garantita al lavoratore la fruizione di riposi giornalieri compensativi ovvero il pagamento della retribuzione giornaliera nella misura di 1/26 della retribuzione mensile (o in base al diverso divisore giornaliero previsto dal CCNL di settore).
In sintesi pertanto, se il lavoratore è impegnato in orario di lavoro su settimana corta – con attività lavorativa da lunedì al venerdì – la presenza al seggio nella giornata di sabato comporta il pagamento di una quota giornaliera in più, rispetto alla normale retribuzione ovvero di una giornata di riposo compensativo. Se invece il sabato è considerata giornata lavorativa, poiché l’attività lavorativa è esercitata su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, la giornata del sabato è retribuita, ancorché non lavorata.
Un discorso a parte va fatto per i dipendenti a cui è applicato il CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL commercio), poichè la norma contrattuale prevede che il sabato in caso di settimana corta, sia considerato giornata lavorativa a zero ore; in questa ipotesi dunque, l’attività prestata al seggio nella giornata di sabato non comporta la corresponsione di una quota retributiva aggiuntiva in caso di settimana corta, poiché la retribuzione del dipendente è già quantificata in 26esimi, con la stessa logica con cui è quantificata quella del lavoratore impiegato su settimana lunga.
Identica logica – indipendentemente dall’applicazione del CCNL – va utilizzata invece per la gestione della domenica intesa come giornata festiva; in questa ipotesi, la giornata di domenica genera una quota della retribuzione giornaliera aggiuntiva ovvero, in sostituzione, una giornata di riposo compensativo.
In estrema sintesi dunque:
Giornata al seggio
– Sabato lavorativo: retribuzione come se avesse lavorato
– Sabato non lavorativo: retribuzione aggiuntiva con 1 quota giornaliera, o riposo compensativo
– Sabato in CCNL con giornata lavorativa a zero ore (esempio CCNL commercio): poiché lavorativa a zero ore, nessun trattamento aggiuntivo
– Domenica: retribuzione aggiuntiva con 1 quota giornaliera, o riposo compensativo
– Lunedì: retribuzione come se avesse lavorato
E’ infine opportuno precisare, che la norma nulla dispone circa la scelta alternativa tra quote retributive aggiuntive o godimento di giornate di riposo compensativo. Pertanto, laddove le parti si accordino sul godimento del riposo compensativo, si ritiene che lo stesso debba essere fruito nelle giornate immediatamente successive a quelle impiegate nelle operazioni elettorali.

RIVALUTAZIONE TFR: DEFINITO IL COEFFICIENTE DI GENNAIO 2018

L’ISTAT ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi per il mese di gennaio 2018.
Tale indice è risultato pari a 101,5; fa riferimento ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo ad operai ed impiegati (senza tabacchi lavorati) ed è utilizzato per l’adeguamento del trattamento di fine rapporto ma anche per la rivalutazione dei crediti di lavoro.
Alla luce di quanto sopra esposto, il coefficiente da applicare per gennaio 2018 pari a 0,421736, deve essere utilizzato per rivalutare il TFR accantonato al 31 dicembre 2017 dei lavoratori che cessano il proprio rapporto di lavoro nel periodo 15 gennaio 2018 – 14 febbraio 2018.
Pertanto, come si è detto, la rivalutazione
1. interessa esclusivamente il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente e nessuna rivalutazione deve essere riconosciuta sulle quote di TFR maturate nell’anno corrente;
2. va determinata anche sulle quote versate al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS in caso di aziende con più di 50 addetti e di lavoratori che hanno optato per il mantenimento del TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del Codice Civile;
3. non deve essere effettuata sulle quote di TFR destinate alla previdenza complementare.

VIDEOSORVEGLIANZA: LA POSIZIONE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Con circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori istruzioni in materia di installazione ed uso dei dispositivi di controllo dei lavoratori a distanza.
Viene precisato che all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli impianti di sorveglianza, la valutazione è concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni che legittimano l’adozione del provvedimento, con particolare riferimento alle ragioni organizzative e produttive, a quelle di sicurezza sul lavoro ed a quelle di tutela del patrimonio aziendale. Per quanto invece riguarda l’adozione di sistemi biometrici basati sull’elaborazione dell’impronta digitale o della topografia della mano, l’Ispettorato in linea con le pronunce del Garante della privacy, conferma che può essere consentita per limitare l’accesso ad aree e locali in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza, ma anche per consentire l’utilizzo ai soli soggetti qualificati, di apparati e macchinari pericolosi. Conseguentemente, in queste fattispecie, cioè quando il riconoscimento biometrico è utilizzato per rendere la prestazione lavorativa, non è necessario provvedere alla richiesta di un provvedimento di autorizzazione ovvero all’accordo con le RSA.

LAVORATORI SVANTAGGIATI: LA DEFINIZIONE AGGIORNATA

Con decreto 17 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 febbraio, il Ministero del Lavoro ha formulato la nuova definizione di lavoratore svantaggiato, con evidenti impatti sulle norme in materia di agevolazioni contributive, ma anche su quelle che determinano le modalità di calcolo dell’organico in forza.
La norma, che ha dunque ritoccato le precedenti caratteristiche da attribuire ai c.d. soggetti svantaggiati, ha di fratto recepito con maggiore evidenza la disciplina contenuta nel regolamento UE 651/214.
Pertanto, in estrema sintesi, sono considerati lavoratori svantaggiati i seguenti soggetti:
– disoccupato, intendendo per tale chi negli ultimi sei mesi non ha svolto lavoro subordinato in forza di un contratto della durata di almeno sei mesi, ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato con reddito non soggetto ad imposizione fiscale,
– giovane, intendendo per tale chi ha un’età compresa tra i 15 ed i 24 anni,
– non diplomato, intendendo per tale chi non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, o una qualifica, o un diploma di istruzione professionale,
– chi ha compiuto 50 anni di età,
– chi ha compiuto 25 anni di età ed ha almeno un familiare a carico secondo il criterio fiscale,
– chi è occupato in settori che presentano un tasso di disparità uomo/donna che supera di almeno il 25% la disparità media individuata annualmente con decreto,
– chi appartiene a minoranze linguistiche.
Sono invece considerati lavoratori molto svantaggiati, i soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero chi appartiene ad una delle categoria sopra individuate ed è privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi.

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2018: IN ARRIVO LA CIRCOLARE INPS

L’agevolazione contributiva riservata all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori under 35, sarà oggetto di una circolare interpretativa INPS, in uscita nei prossimi giorni.
L’Istituto fornirà dunque le note operative per la concreta applicazione dello sgravio, con particolare riferimento alla “portabilità” dello stesso, intendendo per tale la possibilità di trasferire il beneficio residuo da un’azienda ad un’altra, in ipotesi di assunzione di soggetto già agevolato. Lo sgravio competerà ovviamente nel limite temporale massimo ammesso, dedotti i periodi già utilizzati dai precedenti datori di lavoro. Inoltre, al fine di evitare la concessione di agevolazioni indebite per mancanza dei requisiti del lavoratore, l’Istituto dovrebbe predisporre una sorta di banca dati in grado di ricostruire, attraverso il codice fiscale del lavoratore assunto, la presenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato che invaliderebbero – se presenti – l’attribuzione dello sgravio in questione.

Apprendistato e distacco compatibili

L’’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il parere del 12 gennaio 2018, ha chiarito che apprendistato e distacco possono essere compatibili. Ciò a condizione che risultino soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge con particolare attenzione alla liceità del distacco e alla natura formativa del contratto di apprendistato. Su questo aspetto la nota in commento puntualizza il ruolo che il tutor deve avere durante lo svolgimento del distacco e i riflessi sulla formazione interna ed esterna dell’apprendista.

Aggiornate le retribuzioni convenzionali per i dipendenti italiani all’estero

Con il decreto interministeriale 20 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2018, sono state aggiornate le retribuzioni convenzionali valide per l’anno 2018 per i dipendenti italiani che soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Tali retribuzioni sono il riferimento per il pagamento di imposte e contributi di lavoratori inviati all’estero in Paese extracomunitari con cui l’Italia non ha sottoscritto accordi o convenzioni in materia di sicurezza sociale.