QUARANTENA E ISOLAMENTO: LE NUOVE REGOLE

Con l’entrata in vigore del DL 229/21 ed alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute con circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021 si rende opportuno riepilogare di seguito le nuove regole rispetto alle misure di quarantena e di isolamento oggi in vigore.

E’ utile ricordare che la misura di quarantena coinvolge il soggetto contatto stretto di soggetto positivo, mentre la misura dell’isolamento è rivolta al soggetto già dichiarato positivo a Covid-19.

QUARANTENA – per Contatti stretti (ad alto rischio)

Ipotesi 1: il soggetto

    • non è vaccinato, oppure
    • non ha completato il ciclo di vaccino primario (2 dosi), oppure
    • ha completato il ciclo di vaccino primario da meno di 14 giorni

la misura di quarantena NON subisce variazioni.

Rimane dunque fissata nella durata di giorni 10 dall’ultima esposizione. Al termine del periodo deve eseguire un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Ipotesi 2: il soggetto è asintomatico e

      • ha completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da più di 120 giorni ed è in possesso di valido green pass

la misura di quarantena è ridotta a 5 giorni con test molecolare o antigenico negativo al termine del periodo.

Ipotesi 3: il soggetto è asintomatico e

      • ha ricevuto la dose booster (3 dosi), oppure
      • ha completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) nei 120 giorni precedenti, oppure
      • è guarito da infezione nei 120 giorni precedenti

non è soggetto a quarantena, ma ha obbligo di indossare FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al contagio e si sottopone ad autosorveglianza per sintomi nei primi 5 giorni. Se compaiono sintomi è necessario si sottoponga a test molecolare o antigenico per eventuale accertamento di positività. Se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetto positivo, è necessario test molecolare o antigenico di verifica di positività.

Ipotesi 4: il soggetto è un operatore sanitario

deve sottoporsi a tampone su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto son soggetto positivo.

QUARANTENA – per Contatti a basso rischio

E’ considerato contatto a basso rischio la persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni, indossando FFP2 o mascherina chirurgica

– contatto faccia a faccia con positivo per meno di 15 minuti a distanza inferiore a mt. 2

– sosta in ambiente chiuso per meno di 15 minuti con positivo, con regole speciali in caso di contatto durante volo aereo

– operatore sanitario o soggetto che fornisce assistenza diretta a soggetto positivo o personale di laboratorio che manipola campione positivo, provvisto di DPI raccomandati.

Per soggetti a basso rischio così come sopra individuati non è necessaria la quarantena.

ISOLAMENTO (SOGGETTO POSITIVO)

La misura dell’isolamento, come si è detto, è attribuita ai soggetti positivi.

Il soggetto è positivo ma sempre asintomatico, o asintomatico da almeno 3 giorni e

      • ha ricevuto la dose booster, oppure
      • ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni

riduce l’isolamento da 10 a 7 giorni, con test molecolare o antigenico negativo alla fine del periodo.

In tutte le altre fattispecie la misura dell’isolamento rimane fissata in 10 giorni dal rilevamento della  positività.

Malattia e quarantena

E’ appena il caso di segnalare che alla data odierna non sono ancora state definite le coperture economiche per permettere la gestione della misura della quarantena a partire dall’1.1.2022 (per soggetti impossibilitati ad attivare telelavoro/smart working emergenziale), con indennizzo di evento come malattia.

Si forniranno ulteriori istruzioni in merito, non appena disponibili.

Lo studio è come sempre a disposizione del Cliente per eventuali chiarimenti in merito.

PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE: LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Come già anticipato nei giorni scorsi, in presenza di attivazioni di collaborazioni occasionali con soggetti autonomi, dal  21 dicembre 2021 è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive”

Si raccomanda  pertanto di analizzare in dettaglio le caratteristiche della prestazione, per  valutarne la piena genuinità e si sintetizzano di seguito, gli adempimenti da porre in essere prima dell’impiego del lavoratore occasionale, così come riepilogati nella Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’11 gennaio  2022.

IL NUOVO ADEMPIMENTO

L’avvio della prestazione deve essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. La data di inizio della prestazione sarà desumibile – specifica il Ministero – dalla lettera di incarico sottoscritta dalle parti.

L’ispettorato del lavoro competente a ricevere la comunicazione è la sede territoriale del luogo dove la prestazione è svolta, indipendentemente quindi dalla sede legale del committente. In allegato alla Nota ministeriale sopra citata, è presente l’elenco di tutti gli indirizzi da utilizzare per l’adempimento in analisi. In attesa del perfezionamento di altri canali utilizzabili per effettuare tale comunicazione preventiva, la stessa sarà trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica. Il personale ispettivo potrà dunque richiedere al committente di fornire prova dell’avvenuta comunicazione, anche mediante produzione di copia della mail inviata.

L’indirizzo a cui inviare la comunicazione qualora la competenza territoriale sia nella provincia di Trento, ed in attesa di eventuali modifiche  è il seguente: serv.lavoro@pec.provincia.tn.it

IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Nel corpo della mail vanno assolutamente indicati tutti i dati sotto riportati; la mancanza anche solo di un’informazione obbligatoria può rendere nulla la comunicazione effettuata che sarà quindi  considerata omessa.

Queste le informazioni richieste:

  • dati anagrafici (meglio se comprensivi di codice fiscale) di committente e prestatore occasionale;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese); in caso di prolungamento di attività oltre un periodo già comunicato, è necessario provvedere ad effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso indicato nell’incarico.

Una comunicazione già inviata può essere anche annullata, mentre potrà essere modificata nel contenuto solo prima dell’inizio dell’attività.

LE SANZIONI

La violazione di tale obbligo di comunicazione comporta una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione.

ATTENZIONE: per tutte le collaborazioni occasionali già in essere alla data dell’11 gennaio 2022, ma anche per quelle  iniziate nel periodo 21 dicembre 2021  e già cessate alla data dell’11 gennaio 2022, la comunicazione va comunque eseguita entro la giornata del 18 gennaio 2022.

 

 

 

LE NOVITA’ DI INIZIO ANNO 2022

Sono numerose le novità che coinvolgono il datore di lavoro, contenute nella legge 234/2021, meglio nota come Legge di Bilancio, ma anche nel decreto milleproroghe ed in altri provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale alla fine dello scorso anno.

Si riepilogano in questa sede – in modo molto sintetico – le principali novità,  mentre si rimanda ai prossimi aggiornamenti per gli approfondimenti delle singole fattispecie.

  1. Obbligo vaccinale over 50. E’ in corso di emanazione il provvedimento che ha esteso l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti con più di  50 anni di età, indipendentemente dallo stato di occupazione ovvero disoccupazione. Il lavoratore over 50, con decorrenza 15 febbraio 2022 può esercitare attività lavorativa solo se risulta essere in possesso di green pass c.d. rafforzato, ossia certificazione ottenuta per avvenuta guarigione o per ciclo vaccinale.
  2. Introduzione dell’Assegno Unico Universale. Si tratta di un nuovo sostegno economico che entrerà in vigore il 1° marzo 2022 e che è rivolto a lavoratori con figli a carico. L’entità dell’assegno è legata all’ISEE del nucleo familiare del genitore richiedente e va a sostituire le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni, nonchè l’assegno al nucleo familiare.  L’erogazione dell’importo avverrà direttamente da parte dell’INPS, quindi di fatto non c’è coinvolgimento del datore di lavoro, che è opportuno però fornisca le corrette informazioni per evitare che il dipendente rilevi una sensibile diminuzione del proprio netto in busta  dal mese di marzo, senza ricevere l’Assegno Unico eventualmente spettante. (Si raccomanda a questo proposito di divulgare l’informativa ai collaboratori, inviata nei giorni scorsi ). (Legge 46/2021 e D.lgs 21 dicembre 2021, n. 230)
  3. Nuova tassazione del reddito la lavoro dipendente. La legge di Bilancio ha modificato la curva delle aliquote attualmente in vigore ed ha ridefinito gli scaglioni di reddito. In particolare fino a 15.000 euro l’aliquota rimane confermata al 23%, per redditi superiori ma fino a 28.000 euro l’aliquota scende dal 27% al 25%, per redditi superiori a 28.000 fino a 50.000 l’aliquota scende al 35% (prima era del 38% fino a 55.000 euro), per redditi oltre i 55.000 l’aliquota sale al 43% (prima era del 41% fino a 75.000 e 43% oltre). Sono modificate le detrazioni di imposta, che come si è detto, sono in parte assorbite dall’entrata in vigore dell’Assegno Unico Universale. Attenzione perchè la rimodulazione dell’imposta determinerà certamente delle variazioni, laddove siano state concordati netti in busta con il lavoratore dipendente. (Legge 234/2021 – articolo 1 comma 2).
  4. Nuovi esoneri contributivi per lavoratori dipendenti. Sono previste due tipologie di riduzione dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore (quindi non influisce sul costo azienda). La prima è destinata a soggetti con imponibile previdenziale mensile non superiore a euro 2.692,00 e riduce il carico di 0,80 punti percentuali. (Legge 234/2021, articolo 1 comma 121). La seconda coinvolge invece le lavoratrici madri che hanno una riduzione del 50% del loro carico contributivo, per la durata di un anno dalla data di fine congedo obbligatorio. (Legge 234/2021, articolo 1 comma 137)
  5. Assunzioni agevolate di dipendenti da aziende in crisi. L’azienda che assume a tempo indeterminato un lavoratore in forza in azienda che ha attivato procedure per la gestione della crisi aziendale, beneficia di uno sconto contributivo. L’agevolazione è pari all’esonero totale dei contributi a carico azienda  nel limite di euro 6.000,00/anno, per  un massimo di 36 mesi. (Legge 234/2021, articolo 1 commi 119 e 120)
  6. Agevolazioni per assunzione lavoratori in CIGS. L’assunzione a tempo indeterminato di lavoratore beneficiario di CIGS porta in dote all’azienda il 50% del trattamento di integrazione salariale che sarebbe spettato al lavoratore, per un massimo di 12 mesi. (Legge 234/2021, articolo 1 commi da 243 a 247)
  7. Apprendistato professionalizzante per lavoratori in CIGS. E’ prevista la possibilità (già in vigore per soggetti beneficiari di Naspi) di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, lavoratori in CIGS, senza il rispetto dei consueti limiti di età. (Legge 234/2021, articolo 1 comma 248)
  8. Apprendistato diritto/dovere di istruzione. Nelle ipotesi di apprendistato di primo livello è riconosciuto lo sgravio contributivo totale per le assunzioni effettuate nel 2022, da parte di aziende che occupano fino a 9 dipendenti.
  9. Congedo di paternità obbligatorio. Viene definita a regime in 10 giorni  la durata obbligatoria del congedo per paternità, da godere entro i primi 5 mesi di vita del bambino. (Legge 234/2021, articolo 1 comma 134)
  10. Prestatori di lavoro occasionale. Prima dell’attivazione di un contratto di prestazione occasionale (attenzione alla genuinità del rapporto) è necessario provvedere all’invio di specifica comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro competente per territorio. La comunicazione può avvenire tramite sms o posta elettronica. (Legge 215/2021).

Lo Studio rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito, ma visto il notevole impatto delle novità, si forniranno ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: LE INFORMAZIONI PER IL LAVORATORE DIPENDENTE

Il decreto legislativo 230/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre,  ha istituito – con decorrenza marzo 2022 – l’Assegno Unico Universale per figlia carico. Questo beneficio economico impatta in modo significativo sul dipendente, poichè sostituisce in parte le detrazioni di imposta e l’assegno al nucleo familiare oggi spettanti. Per questo motivo, in data odierna, lo Studio ha provveduto ad inviare ai propri Clienti il documento informativo da consegnare al più presto ai  propri collaboratori. Si prega pertanto di contattare il nostro Studio in caso di mancato ricevimento del documento inviato via mail.

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE 127/2021 – OBBLIGO GREEN PASS

La legge n. 165 del 19 novembre 2021 entrata in vigore il 21 novembre scorso, ha convertito con modifiche il decreto legge 127 che, come si ricorderà, ha imposto l’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro.

Nella conversione il legislatore ha apportato queste novità:

  • nei casi in cui il Green Pass scada nel corso della prestazione lavorativa (fattispecie configurabile in presenza di certificazione rilasciata a seguito di tampone negativo), il dipendente non è soggetto a sanzione e può continuare l’attività fino alla fine del turno di lavoro. Pare opportuno precisare a questo proposito,  che il concetto di “turno di lavoro” sembra ragionevolmente essere riconducibile anche all’ipotesi di prestazione di lavoro con orario spezzato (interruzione della prestazione del mattino e ripresa della prestazione in fascia pomeridiana).  Si ritiene infatti che, se il legislatore avesse  inteso riferirsi all’intera giornata di lavoro, lo avrebbe esplicitamente espresso, senza indicare la limitazione del turno di lavoro;
  • l’attività di formazione svolta nei luoghi di lavoro prevede obbligo di Green Pass per il docente, ma anche per  il discente; trattandosi peraltro di formazione svolta all’interno dei luoghi di lavoro, il discente è per definizione un lavoratore che come tale, ancorchè in azienda per finalità formativa – deve quindi essere in possesso di Green Pass;
  • il lavoratore può richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro, la copia  del proprio Green Pass, evitando quindi di essere sottoposto a controllo per l’intero lasso temporale di validità dello stesso; è dunque un’apertura rivolta ai soggetti con Green Pass da guarigione ovvero da ciclo vaccinale con durata estesa a più mesi;
  • il lavoratore presente in azienda in forza di un contratto di somministrazione,  è direttamente controllato dal datore di lavoro utilizzatore; al suo datore di lavoro (quindi l’agenzia di somministrazione) permane il solo obbligo di informazione al lavoratore,  circa l’attività di controllo che sarà esercitata appunto dall’utilizzatore;
  • le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata possono definire la sospensione del rapporto di lavoro per periodi non superiori a 10 giorni lavorativi, anche rinnovabile fino al 31.12.2021, purchè in tali periodi stipulino corrispondenti contratti di lavoro a termine, in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

 

EMERGENZA COVID: UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI ED ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI – ULTERIORI PRECISAZIONI

Si fa seguito alla precedente news per evidenziare che, con comunicato stampa del 31 marzo 2020, l’Istituto previdenziale ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’una tantum di euro 600,00 – non soggetta ad imposizione fiscale – riservata ai lavoratori autonomi ed ai professionisti iscritti a casse private.
Da oggi è dunque operativa la procedura telematica che permette la richiesta di questo nuovo sostegno al reddito; non si tratta di un click day, quindi le domande potranno essere presentate anche in giornate successive.
Queste le modalità di accesso per formulare la richiesta:
– attivare il sito dell’INPS utilizzando lo specifico servizio presente in home page. Per accedere con questa modalità è necessario però essere in possesso di pin semplificato, oppure di SPID, CIE o CNS, oppure
– chiamare il Contact Center Integrato al numero verde 803.164 gratuito da rete fissa, o 06/164.164 da rete mobile con tariffazione a carico dell’utente chiamante, oppure
– contattare i servizi di Patronato attivi sul territorio.
Pare opportuno precisare che per il periodo in cui è percepita l’indennità, non si fa luogo ad accredito di copertura figurativa e non spetta il diritto alla percezione di assegno al nucleo familiare.
Si riepilogano infine, in estrema sintesi, le caratteristiche dei beneficiari, purchè rispettino i limiti reddituali già indicati nelle precedenti comunicazioni:
– liberi professionisti titolari di p.IVA alla data del 23 febbraio 2020, che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forma di previdenza obbligatoria,
– cococo attivi al 23 febbraio 2020, che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forma di previdenza obbligatoria (devono aver optato dunque per l’aliquota il Gestione separata più elevata),
– lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali AGO (commercianti, Enasarco, ecc), che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forma di previdenza obbligatoria,
– lavoratori stagionali del turismo e di stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e che non abbiano rapporti di lavoro in essere alla data del 17 marzo 2020,
– lavoratori del settore agricolo che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate di effettivo lavoro e non siano titolari di pensione diretta,
– lavoratori dello spettacolo non titolari di pensione diretta, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, corrispondenti ad un reddito non superiore a 50.000 euro.

EMERGENZA COVID: UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE

Come già anticipato nei giorni scorsi, il decreto legge 28 marzo 2020 all’articolo 1 ha previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600,00, non soggetta ad imposizione fiscale, quindi una somma netta, ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs 509/1994 e 103/1996.
L’importo è riconosciuto ai seguenti soggetti:
– lavoratori che abbiano percepito, nel periodo di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro; oppure
– lavoratori che abbiano percepito nel periodo di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro ma abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa deve essere dimostrabile una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019, così come previsto dall’articolo 2 del citato decreto legge.
Inoltre, la norma prevede che il soggetto abbia adempiuto a tutti gli obblighi contributivi del 2019 nei confronti della propria cassa di previdenza.
Per ottenere l’indennità i professionisti ed i lavoratori autonomi devono presentare specifica domanda a partire dal prossimo 1° aprile 2020, agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti. L’ente provvederà a verificare la regolarità contributiva del soggetto richiedente, per poi procedere all’attribuzione del beneficio, provvedendo dunque ad erogarlo direttamente all’interessato.
In caso di iscrizione a più casse, l’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

NUOVE MODALITA’ DI COMPENSAZIONE PER I MODELLI F24

NUOVE MODALITA’ DI COMPENSAZIONE PER I MODELLI F24

Con il DL n. 124/2019 sono state ampliate le casistiche nelle quali risulta obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fiscoline) per la presentazione dei Modelli F24. In particolare viene ora previsto come tale obbligo sorga anche nel caso in cui il datore di lavoro/committente compensi crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (ad esempio credito da Modello 730 e bonus 80 euro).
In concreto nel caso in cui il Modello F24 presenti nella colonna a credito i predetti importi non è più possibile utilizzare il servizio home banking, ma il Modello F24 deve essere trasmesso obbligatoriamente tramite Entratel o Fisconline.
Pur in attesa di opportuni chiarimenti si ritiene che le nuove modalità entrino in vigore già con la delega in scadenza il prossimo 16 gennaio 2020.