AGEVOLAZIONI INPS PER NUOVE ASSUNZIONI

Attenzione: sono previste agevolazioni contributive INPS in presenza di assunzioni a tempo indeterminato o stabilizzazioni di rapporti a termine effettuate nel periodo 15 agosto 2020 – 31 dicembre 2020. Norme speciali sono riservate al settore turistico.

Come si ricorderà, il decreto legge 104/2020 convertito in legge 126/2020 ha previsto all’articolo 6 comma l’esonero al 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro che abbia effettuato

  • nel periodo 15 agosto 2020 – 31 dicembre 2020
  • assunzioni a tempo indeterminato, di soggetti che nei sei mesi che precedono la data di  assunzione non abbiano avuto con questo stesso datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato, ovvero
  • trasformazione di rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, quindi uno stabilizzazione di contratto, avvenuta nello stesso periodo (15 agosto/31 dicembre), con lavoratore che non abbia avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi che precedono la stabilizzazione del nuovo rapporto a termine.

La misura dell’agevolazione

L’agevolazione ha una durata massima di sei mesi ed è cumulabile con altri esoneri eventualmente spettanti. Viene riproporzionata in presenza di lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale.

La misura massima mensile ammessa come esonero è pari a euro 671,66 riferito ad un tempo pieno; l’importo viene poi ridotto fino a capienza di quanto dovuto per contributi, in capo ad ogni singolo lavoratore agevolato. Ipotizzando quindi di utilizzare a capienza l’intera misura agevolativa ammessa, ogni stabilizzazione a tempo pieno di contratto agevolabile comporta una soglia massima di risparmio pari a euro 4.029,96 nel semestre agevolato, o comunque il minor importo dovuto a titolo di contribuzione dovuta per il lavoratore agevolato. Come si è detto, nell’ipotesi di prestazione di lavoro a tempo parziale, il valore dell’agevolazione viene proporzionalmente ridotto, anche rispetto all’entità massima ammessa (quindi, un part time al 50% potrà godere al massimo di un esonero mensile pari a euro 335,83 (671,66/2).

Non sono oggetto di sgravio i premi dovuti all’INAIL, alcuni contributi speciali e la contribuzione per il finanziamento dei Fondi interprofessionali, che vanno versati quindi per intero.

Il periodo massimo ammesso per il godimento del beneficio è pari a 6 mesi, che possono essere sospesi solo in presenza di assenza del lavoratore interessato da evento maternità.

L’agevolazione per i lavoratori del turismo

Questa agevolazione contributiva spetta anche per una durata massima di soli tre mesi o per la minor durata del contratto di lavoro, a favore di lavoratori a termine o stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari assunti nello stesso periodo, quindi 15 agosto 2020 – 31 dicembre 2020. In caso di stabilizzazione del rapporto di lavoro, l’articolo 7 della norma citata in premessa prevede altresì la possibilità di accedere all’intera misura agevolativa di 6 mesi decorrenti dalla data di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Datori di lavoro interessati

Possono beneficiare di questa nuova agevolazione contributiva tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad accezione del settore agricolo e della Pubblica Amministrazione.

Il datore di lavoro avente diritto deve però essere in possesso di DURC regolare, non deve aver violato norme fondamentali poste a tutela del rapporto di lavoro e deve garantire il rispetto di accordi e CCNL nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle OOSS maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Inoltre, vanno rispettati i principi generali per la fruizione di incentivi statali, contenuti nel D.lgs 151/2015.

Esclusioni

Non possono beneficiare di questa agevolazione le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato, le assunzioni con contratto di lavoro intermittente (meglio noto come lavoro a chiamata) né quelle riferite al lavoro domestico.

Le modalità operative

Per poter beneficiare dello sgravio, le aziende interessate devono presentare apposita istanza; l’Istituto effettua i controlli e in relazione alla disponibilità delle risorse stanziate, provvede ad autorizzare la fruizione del beneficio.

IMPORTANTE: lo Studio provvederà autonomamente alla richiesta del beneficio per tutti i soggetti aventi diritto, in presenza delle condizioni di ammissibilità. E’ importante però che ciascuna azienda valuti con attenzione l’eventuale opportunità di procedere a nuove assunzioni o a trasformazioni di rapporti a termine, entro il prossimo 31.12.2020, altrimenti il beneficio in questione non è ammesso. Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20/ 21 SETTEMBRE 2020: TRATTAMENTO ECONOMICO DI SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO

Il prossimo 20 settembre alcuni lavoratori potranno assentarsi dal lavoro per adempiere a funzioni elettorali in occasione delle elezioni amministrative e del referendum popolare. La gestione di tali assenze è disciplinata dall’articolo 119 del Dpr 361/1957 e dall’articolo 1 della legge 69/1992, che testualmente recitano: Art. 119 – DPR 361/1957, come modificato dall’art. 11 della legge 53/1990: comma 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. comma 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Art. 1 – Legge 69/1992 Il comma 2 dell’articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall’articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Nella fattispecie in analisi, e cioè nelle operazioni di voto di domenica 20 settembre, va considerato che: – i seggi saranno predisposti a partire da sabato 19 settembre, con convocazione di tutti i componenti del seggio, – le operazioni di voto di svolgeranno dalle ore 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre 2020. Ciò significa, che il lavoratore sarà coinvolto nelle operazioni elettorali nelle giornate di sabato, domenica e lunedì. In relazione a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia dunque, il trattamento retributivo di queste assenze comporta quanto segue: per tutte le giornate lavorative, va garantita al lavoratore la normale retribuzione, nonostante l’assenza dal lavoro; per i giorni festivi ed i giorni non lavorativi invece (sabato nel caso di settimana c.d. corta), va garantita al lavoratore la fruizione di riposi giornalieri compensativi ovvero il pagamento della retribuzione giornaliera nella misura di 1/26 della retribuzione mensile (o in base al diverso divisore giornaliero previsto dal CCNL di settore). In sintesi pertanto, se il lavoratore è impegnato in orario di lavoro su settimana corta – con attività lavorativa da lunedì al venerdì – la presenza al seggio nella giornata di sabato comporta il pagamento di una quota giornaliera in più, rispetto alla normale retribuzione ovvero di una giornata di riposo compensativo. Se invece il sabato è considerata giornata lavorativa, poiché l’attività lavorativa è esercitata su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, la giornata del sabato è retribuita, ancorché non lavorata. Un discorso a parte va fatto per i dipendenti a cui è applicato il CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL commercio), poichè la norma contrattuale prevede che il sabato in caso di settimana corta, sia considerato giornata lavorativa a zero ore; in questa ipotesi dunque, l’attività prestata al seggio nella giornata di sabato non comporta la corresponsione di una quota retributiva aggiuntiva in caso di settimana corta, poiché la retribuzione del dipendente è già quantificata in 26esimi, con la stessa logica con cui è quantificata quella del lavoratore impiegato su settimana lunga. Identica logica – indipendentemente dall’applicazione del CCNL – va utilizzata invece per la gestione della domenica intesa come giornata festiva; in questa ipotesi, la giornata di domenica genera una quota della retribuzione giornaliera aggiuntiva ovvero, in sostituzione, una giornata di riposo compensativo. In estrema sintesi dunque: Giornata al seggio – Sabato lavorativo: retribuzione come se avesse lavorato – Sabato non lavorativo: retribuzione aggiuntiva con 1 quota giornaliera, o riposo compensativo – Sabato in CCNL con giornata lavorativa a zero ore (esempio CCNL commercio): poiché lavorativa a zero ore, nessun trattamento aggiuntivo – Domenica: retribuzione aggiuntiva con 1 quota giornaliera, o riposo compensativo – Lunedì: retribuzione come se avesse lavorato E’ infine opportuno precisare, che la norma nulla dispone circa la scelta alternativa tra quote retributive aggiuntive o godimento di giornate di riposo compensativo. Pertanto, laddove le parti si accordino sul godimento del riposo compensativo, si ritiene che lo stesso debba essere fruito nelle giornate immediatamente successive a quelle impiegate nelle operazioni elettorali.

Proroghe o rinnovi dei contratti a termine entro il 31.12.2020

Come si ricorderà il Dl 104/2020 ha abrogato la norma che stabiliva la proroga automatica dei contratti a tempo determinato (anche in regime di somministrazione), di apprendistato per la qualifica e di alta formazione, per un periodo pari alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza sanitaria ed ha modificato la disciplina della proroga del rinnovo dei contratti a tempo determinato. Per quanto invece riguarda la possibilità di prorogare e rinnovare i contratti a termine una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi (si veda News del 17.8.2020), fino al temine del 31/12/2020 e fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, senza indicare la causale, è opportuno precisare quanto segue. Il contratto di proroga o rinnovo deve essere firmato dalle parti prima del 31 dicembre 2020 e deve riguardare contratti scadenti entro tale data. In attesa di specifiche istruzioni ministeriali a riguardo, sembra infatti prudente non effettuare proroghe o rinnovi senza causale, di contratti aventi già naturale scadenza oltre la data del 31.12.2020. La norma si applica a tutti i contratti a termine, compresi quelli instaurati dopo il 23 febbraio 2020, i contratti di lavoro in somministrazione e i contratti stipulati per ragioni sostitutive o stagionali scadenti entro il termine sopra indicato. E’ dunque opportuno che in questi mesi siano effettuate le opportune valutazioni, nel caso si intenda prorogare contratti in scadenza prima di fine anno.

Quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici: smart working e congedo straordinario per i genitori

L’art 5 del DL 111  dell’8 settembre 2020 entrato in vigore il 9 settembre 2020, disciplina le misure predisposte per i genitori lavoratori dipendenti durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente dovuta a contatti scolastici.

Nel caso in cui per il figlio convivente minore di anni quattordici, sia disposta la quarantena dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (APSS) a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, uno dei genitori lavoratori dipendenti, alternativamente all’altro può:

– svolgere la prestazione di lavoro in smart working qualora la stessa sia realizzabile con questa modalità, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio;

– astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, utilizzando un periodo di congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, nella fattispecie in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Tali misure possono essere riconosciute fino al 31 dicembre 2020. Il periodo di congedo è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020; raggiunto tale limite, l’Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.

Nota Bene: nelle ipotesi in cui uno dei due genitori stia già svolgendo  attività in smart working, o comunque non svolga  alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle due misure in argomento.

LE NOVITA’ DEL DECRETO DI AGOSTO

E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 14 agosto 2020, n. 104 meglio noto come “Decreto di agosto”, che è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, quindi il 15 agosto 2020.

Il decreto era atteso per diversi motivi, primi fra tutti la gestione dei nuovi ammortizzatori sociali, dei contratti a tempo determinato e della disciplina in materia di licenziamenti individuali; tutti aspetti per i quali si attendevano istruzioni urgenti, già dopo la metà del mese di luglio.

Si riepilogano di seguito le principali novità introdotte dal decreto in analisi.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, ASSEGNO ORDINARIO, CASSA IN DEROGA

Sono a disposizione dei datori di lavoro che a causa dell’emergenza Covid sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo 13 luglio – 31 dicembre 2020, ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali.

Anche queste ulteriori settimane sono attivabili in modalità 9 + 9 e rappresentano la durata massima di ammortizzatore sociale fruibile con causale Covid. Eventuali periodi già autorizzati in virtù del DL 18/2020 autorizzati dopo il 12 luglio, sono imputati alle prime 9 settimane di questo nuovo decreto.

Le seconde 9 settimane di queste 18 settimane aggiuntive, sono riconosciute solo ai datori di lavoro a cui sono già state autorizzate le prime 9 settimane e sono soggette ad un contributo aggiuntivo addizionale, che viene determinato raffrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello dell’anno 2019.

La contribuzione addizionale è pari al valore sotto indicato, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore durante le ore di CIG o FIT e più precisamente:

  • contributo addizionale del 9%, se la riduzione del fatturato è inferiore al 20%,
  • contributo addizionale del 18%, se non è stata registrata alcuna riduzione di fatturato,
  • contributo addizionale azzerato, se la riduzione del fatturato  è stata pari o superiore al 20%,
  • contributo addizionale azzerato, se l’attività di impresa è stata avviata dopo il 1° gennaio 2019.

L’assenza di autocertificazione circa la riduzione di fatturato, fa scattare l’aliquota del 18%.

Inoltre, le domande di accesso a queste ulteriori  18 settimane vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione; solo in fase di prima applicazione della norma, il decreto concede una deroga e permette che le richieste siano effettuate entro la fine del mese di settembre.

In caso di pagamento diretto a carico INPS, la comunicazione dei dati necessari per il saldo di quanto dovuto da parte dell’Istituto al lavoratore, va effettuata sempre entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca il periodo di cassa integrazione, o comunque se posteriore, entro 30 giorni dal provvedimento di autorizzazione. In deroga alla norma, in sede di prima applicazione tali termini sono spostati alla fine del mese di settembre. In caso di ritardo nelle comunicazioni dei dati all’INPS, il legislatore ha previsto che il pagamento delle somme rimanga a carico del datore di lavoro.

I trattamenti di integrazione salariale in argomento, sono comunque concessi nei limiti di spesa ammessa.

Nota Bene: i datori di lavoro che non utilizzano queste ulteriori 18 settimane e che hanno già utilizzato quelle precedenti nei mesi di maggio e giugno, possono beneficiare di uno sconto contributivo per un periodo massimo di 4 mesi, fruibile entro il 31.12.2020.

Tale beneficio non si applica ai premi INAIL e per la concreta attuazione della previsione normativa, sarà necessario attendere ulteriori istruzioni operative INPS.

AGEVOLAZIONI NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Per le nuova assunzioni a tempo indeterminato – con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico – attivate dal 16 agosto al 31 dicembre 2020 è concesso l’esonero totale dal versamento della contribuzione a carico azienda, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Come di consueto, non possono dare origine a tale agevolazione i lavoratori che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione.

Tale agevolazione è riconosciuta anche in caso di stabilizzazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, alle medesime condizioni e limiti sopra esposti.

AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI A TERMINE NELLE AZIENDE TURISTICHE E TERMALI

E’ esteso lo sgravio contributivo sopra indicato anche alle assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali per un massimo di tre mesi. L’agevolazione è comunque riconosciuta anche in caso di stabilizzazione del contratto.

NOVITA’ IN MATERIA DI RAPPORTI A TERMINE

Fino al 31 dicembre 2020 e ferma la durata massima di 24 mesi, è possibile  rinnovare o prorogare un contratto a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi (sempre nel rispetto dei 24 complessivi) anche senza necessità di indicazione di una motivazione.

E’ stato altresì abrogata la c.d. proroga automatica dei contratti a termine per tutto il periodo in cui gli stessi sono stati sospesi per ricorso ad ammortizzatore sociale, risolvendo così una grossa problematica che rappresentava una grande criticità per tutte le imprese.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Viene confermata la proroga al 31.12.2020 del divieto di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo. E’ introdotta una deroga in queste ipotesi:

  • intero utilizzo di tutte le settimane di ammortizzatore concesse con causale Covid
  • cessazione di attività aziendale conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione di attività nemmeno parziale,
  • fallimento dell’azienda in assenza di disposizione di esercizio provvisorio dell’impresa; nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo aziendale, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i lavoratori impiegati in settori da questo non interessati .

NUOVA INDENNITA’ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

E’ riconosciuta un’indennità pari a euro 1.000,00 ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, nè percettori di Naspi alla data del 15 agosto 2020. Analoga indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione impiegati nei medesimi settori ed agli intermittenti purchè abbiano sospeso, ridotto o cessato l’attività a causa dell’emergenza Covid.

CONTRATTI A TERMINE IN SCADENZA E PROROGA “AUTOMATICA”

Il comma 1 bis dell’articolo 93 della legge 77/2020 prevede quanto segue:

…omissis…”Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Dal tenore della norma, per quanto assurdo, si rileva una sorta di proroga automatica del contratto di lavoro a termine in essere alla data del 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione, che appunto ha introdotto tale modifica. La previsione normativa ha una logica condivisibile per quanto riguarda la proroga dei dipendenti assunti con qualifica di apprendisti, poichè effettivamente la sospensione dell’attività lavorativa dovuta a Covid può aver impedito il completamento del percorso formativo in atto. Nulla di logico appare invece, in una proroga imposta su un contratto di lavoro a scadenza, visto che proprio per sua natura, a quella scadenza ne decade la naturale necessità di utilizzo. La ratio della norma potrebbe essere intesa come un’ulteriore possibilità di impiego in regime di flessibilità, di un lavoratore a tempo determinato già giunto a scadenza, che ancora proprio in seguito alla ripresa di attività post-Covid, potrebbe essere una risorsa necessaria. Tuttavia, poiché la tutela del lavoratore, anche in regime di Covid, è stata rispettata – tant’è che la sospensione dal lavoro ha comunque garantito l’intervento di un ammortizzatore sociale a favore del lavoratore – non si comprende perché la proroga non sia stata rimessa alla volontà delle parti, ma sia di fatto una sorta di obbligazione contrattuale che deriva dall’utilizzo della locuzione “è prorogato” invece di “può essere prorogato”. In attesa di chiarimenti ministeriali in tal senso, si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito, nei prossimi giorni.

EMERGENZA COVID: UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI ED ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI – ULTERIORI PRECISAZIONI

Si fa seguito alla precedente news per evidenziare che, con comunicato stampa del 31 marzo 2020, l’Istituto previdenziale ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’una tantum di euro 600,00 – non soggetta ad imposizione fiscale – riservata ai lavoratori autonomi ed ai professionisti iscritti a casse private.
Da oggi è dunque operativa la procedura telematica che permette la richiesta di questo nuovo sostegno al reddito; non si tratta di un click day, quindi le domande potranno essere presentate anche in giornate successive.
Queste le modalità di accesso per formulare la richiesta:
– attivare il sito dell’INPS utilizzando lo specifico servizio presente in home page. Per accedere con questa modalità è necessario però essere in possesso di pin semplificato, oppure di SPID, CIE o CNS, oppure
– chiamare il Contact Center Integrato al numero verde 803.164 gratuito da rete fissa, o 06/164.164 da rete mobile con tariffazione a carico dell’utente chiamante, oppure
– contattare i servizi di Patronato attivi sul territorio.
Pare opportuno precisare che per il periodo in cui è percepita l’indennità, non si fa luogo ad accredito di copertura figurativa e non spetta il diritto alla percezione di assegno al nucleo familiare.
Si riepilogano infine, in estrema sintesi, le caratteristiche dei beneficiari, purchè rispettino i limiti reddituali già indicati nelle precedenti comunicazioni:
– liberi professionisti titolari di p.IVA alla data del 23 febbraio 2020, che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forma di previdenza obbligatoria,
– cococo attivi al 23 febbraio 2020, che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forma di previdenza obbligatoria (devono aver optato dunque per l’aliquota il Gestione separata più elevata),
– lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali AGO (commercianti, Enasarco, ecc), che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forma di previdenza obbligatoria,
– lavoratori stagionali del turismo e di stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e che non abbiano rapporti di lavoro in essere alla data del 17 marzo 2020,
– lavoratori del settore agricolo che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate di effettivo lavoro e non siano titolari di pensione diretta,
– lavoratori dello spettacolo non titolari di pensione diretta, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, corrispondenti ad un reddito non superiore a 50.000 euro.

EMERGENZA COVID: UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE

Come già anticipato nei giorni scorsi, il decreto legge 28 marzo 2020 all’articolo 1 ha previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600,00, non soggetta ad imposizione fiscale, quindi una somma netta, ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs 509/1994 e 103/1996.
L’importo è riconosciuto ai seguenti soggetti:
– lavoratori che abbiano percepito, nel periodo di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro; oppure
– lavoratori che abbiano percepito nel periodo di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro ma abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa deve essere dimostrabile una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019, così come previsto dall’articolo 2 del citato decreto legge.
Inoltre, la norma prevede che il soggetto abbia adempiuto a tutti gli obblighi contributivi del 2019 nei confronti della propria cassa di previdenza.
Per ottenere l’indennità i professionisti ed i lavoratori autonomi devono presentare specifica domanda a partire dal prossimo 1° aprile 2020, agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti. L’ente provvederà a verificare la regolarità contributiva del soggetto richiedente, per poi procedere all’attribuzione del beneficio, provvedendo dunque ad erogarlo direttamente all’interessato.
In caso di iscrizione a più casse, l’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

UNA TANTUM COVID AI LAVORATORI AUTONOMI


E’ riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di marzo 2020 di importo pari ad euro 600,00, non soggetta ad imposizione fiscale ai seguenti soggetti:

  1. Liberi professionisti e cococo: sono i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata dell’INPS, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, e cococo in forza al 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS purchè in entrambe le ipotesi non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto e non abbiano altre forme di previdenza obbligatoria.
  2. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (artigiani , commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) purchè non titolari di un trattamento pensionistico diretto e sprovvisti di altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
  3. Come fare la domanda: i soggetti, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, devono presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. Le domande sono rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

EMERGENZA COVID: ECCO LE PRIME ISTRUZIONI INPS

EMERGENZA COVID: ECCO LE PRIME ISTRUZIONI INPS
In seguito all’’entrata in vigore del decreto c.d. “Cura Italia”, i cui contenuti sono stati anticipati nella precedente comunicazione, l’’INPS ha fornito le prime istruzioni operative per accedere ai diversi strumenti che il legislatore ha posto a tutela dei lavoratori dipendenti del settore privato, o di lavoratori autonomi o cococo. Si propone di seguito in estrema sintesi, il contenuto di quanto previsto dall’Istituto previdenziale in materia.

CONGEDO PARENTALE TRAORDINARIO “COVID-19”: a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 quale conseguenza della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei servizi educativi per l’infanzia, per uno dei due genitori – lavoratori dipendenti del settore privato – è prevista la fruizione in modo continuativo o frazionato in presenza di figli di età non superiore a 12 anni o con disabilità grave accertata, di un congedo aggiuntivo di 15 giorni indennizzato al 50% senza però i ratei delle mensilità aggiuntive (si consideri che analogo calcolo è fatto per il congedo parentale classico che invece prevede un indennizzo solo al 30%). Il congedo indennizzato (trattasi di congedo per figli fino a 12 anni o in situazione di disabilità senza limiti di età), è coperto da contribuzione figurativa, quindi il periodo ad esempio viene computato anche ai fini pensionistici. Il legislatore ha previsto che detto congedo spetti solo ad un genitore a condizione che l’altro genitore non sia disoccupato o beneficiario per lo stesso periodo di ammortizzatore sociale (quindi Naspi, cassa integrazione guadagni o FIT o FIS o Cassa in deroga). In buona sostanza, la ratio della norma è mirata a garantirlo solo a condizione che il richiedente ne abbia necessità, perchè l’altro genitore sta lavorando, anche se in telelavoro.
Queste le note operative:
1. Eventuali richieste di congedo parentale (ex facoltativa al 30%) già presentate per il periodo 5 marzo – 3 aprile 2020, saranno convertite in automatico dall’INPS in questo congedo straordinario, senza che il lavoratore debba presentare una nuova domanda. Identica situazione si prospetta anche per genitori di figli disabili che hanno fatto richiesta alla data del 5 marzo del prolungamento del congedo parentale: anche in questa ipotesi l’Istituto provvederà a convertire l’assenza in congedo straordinario. Va da sè che il periodo di prolungamento del congedo o di congedo parentale che saranno sostituiti d’ufficio con il nuovo congedo straordinario, potranno essere fruiti in epoca successiva.
2. Il lavoratore che invece non ha in corso alla data del 5 marzo alcuna richiesta di congedo parentale, ma ne può beneficiare perchè ha figli di età non superiore ad anni 12, può già presentare la domanda di congedo straordinario all’INPS ed al proprio datore di lavoro, utilizzando la modulistica e le modalità già in uso per il congedo parentale classico.
3. I genitori di figli che hanno più di 12 anni e sono portatori di handicap grave, se non hanno in corso un prolungamento del congedo parentale alla data del 5 marzo, dovranno presentare apposita domanda che sarà però disponibile solo alla fine del mese di marzo: in questo caso la domanda potrà comunque essere fatta con decorrenza retroattiva, però al massimo dal 5 marzo in poi.
4. Analogo congedo straordinario della durata di 15 giorni, però attenzione, non retribuito, è riconosciuto ad uno dei due genitori di figli di età superiore a 12 anni ma non a 16, che possono assentarsi dal lavoro con una semplice richiesta al datore di lavoro, trattandosi di assenza giustificata, non retribuita dal datore di lavoro, non indennizzata dall’INPS e non utile quindi nemmeno alla maturazione di contribuzione figurativa. Il periodo coperto da congedo, anche in questo caso, è dal 5 marzo al 3 aprile 2020.
5. Cococo iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS (quindi con aliquota massima), con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni: possono richiedere il congedo che sarà indennizzato direttamente dall’INPS. L’indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo per l’indennità di maternità. Analogo trattamento è previsto a favore di cococo con figli in stato di disabilità purchè iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospiti di centri diurni a carattere assistenziale. In entrambe i casi non sono richiesti requisiti minimi contributivi. La domanda deve essere fatta a cura del cococo:
– utilizzando la procedura già in uso per la domanda di congedo parentale, da parte di genitori di figli minori di 3 anni,
– utilizzando un’apposita domanda che sarà resa disponibile dall’INPS dalla fine del mese di marzo, da parte di cococo genitori di figli di età compresa tra 3 e 12 anni; è ammessa la decorrenza retroattiva al 5 marzo,
– utilizzando un’apposita domanda che sarà resa disponibile dall’INPS dalla fine del mese di marzo, da parte di cococo genitori di figli di età superiore a 12 anni in stato di grave disabilità; è ammessa la decorrenza retroattiva al 5 marzo.
Attenzione: per i cococo i periodo di congedo parentale ordinario già richiesti alla data del 5 marzo NON saranno convertiti in congedo straordinario.
6. Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni INPS, genitori di figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni hanno diritto al congedo straordinario di identica durata e di identico periodo, con riconoscimento da parte dell’INPS di un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla norma ogni anno con riferimento alla natura del lavoro autonomo svolto. La domanda va presentata all’INPS usando la procedura di congedo parentale già in uso.
– In presenza di figli in situazione di disabilità grave l’indennità è riconosciuta alle stesse condizioni sopra esposte in corrispondenza del cococo, anche per quanto riguarda la modulistica da utilizzare.
Non è richiesta la regolarità contributiva (DURC).
7. Lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione: modalità di fruizione di detti congedi nonchè relative indennità sono a carico dell’Amministrazione pubblica quindi non va presentata alcuna domanda all’INPS, ma alla propria Amministrazione secondo le indicazioni dalla stessa fornite ai propri dipendenti.
8. Attenzione:come si è già detto in premessa i congedi non saranno autorizzati se l’altro genitore è in stato di disoccupazione o se è percettore di strumento a sostegno del reddito (Naspi, Cig, ecc) e nemmeno se è stato richiesto lo strumento alternativo al congedo – di cui si dirà in seguito – per servizi di baby sitting.
9. Nota Bene: è possibile cumulare per lo stesso mese (marzo e aprile) il congedo straordinario con i giorni della legge 104 eventualmente a disposizione (si veda in seguito), ovvero con il prolungamento del congedo parentale per figli in stato di grave disabilità.

BONUS SERVIZI BABY SITTING
In alternativa al congedo straordinario Covid, il lavoratore dipendente genitore di figlio (anche se adottivo o in affido preadottivo) di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020, può richiedere un voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting del valore di euro 600,00, aumentato a euro 1.000,00 per il personale del SSN o delle Forze dell’Ordine. Come si è detto si tratta di una soluzione alternativa alla richiesta di congedo straordinario e non può pertanto essere cumulata. Analogo trattamento è previsto a favore di genitori con figli in stato di disabilità, purchè iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospiti di centri diurni a carattere assistenziale. Il Bonus è erogato mediante il libretto di famiglia, quindi NON va richiesto al datore di lavoro ma direttamente con utilizzo dello strumento citato.

PERMESSI LEGGE 104
Come già anticipato, il numero di giornate di permesso mensile per assistenza a soggetti disabili viene aumentato complessivamente di 12 giorni per i mesi di marzo e aprile, rispetto a quelli già in essere. Ciò significa che a regime, tra marzo e aprile il dipendente può utilizzare 18 giorni di premesso, di cui 3 a marzo e 3 ad aprile, mentre non ci sono indicazioni specifiche sulla ripartizione sulle due mensilità dei 12 giorni aggiuntivi, che si ritiene dunque essere libera. I giorni possono essere frazionati ad ore come di consueto e possono anche essere goduti in modo consecutivo, nell’ambito del periodo autorizzato. Chi è già in possesso di un’autorizzazione per legge 104, non deve fare nulla, se non avvisare il proprio datore di lavoro della fruizione del maggiore periodo richiesto. Il lavoratore che non è in possesso di autorizzazione, la deve richiedere invece con le consuete modalità, ed il datore di lavoro potrà considerare per le due mensilità in argomento anche il maggior periodo concesso e fruito dal lavoratore.
In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, e cioè i lavoratori agricoli e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, dovranno presentare una nuova domanda solo nel caso in cui non ci sia già un domanda in essere per analogo periodo. I lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione – posto che modalità di fruizione di detti congedi nonché relative indennità sono a carico dell’Amministrazione pubblica – non devono presentare alcuna domanda all’INPS, ma alla propria Amministrazione secondo le indicazioni dalla stessa fornite ai propri dipendenti.

AMMORTIZZATORI SOCIALI: pare opportuno ricordare in questa sede che nella generalità dei casi tutte le aziende possono ricorrere ad un ammortizzatore sociale nel caso di grave riduzione dell’attività o sospensione della stessa legata all’emergenza Covid. Lo Studio Sanna Vichi è a disposizione della clientela, per la valutazione dello strumento a cui è possibile accedere. E’ sufficiente a tal fine, per chi non lo avesse già fatto, inviare mail agli indirizzi già noti. Sarà ricontattato nei prossimi giorni.
Si precisa infine che la presente informativa è resa a carattere divulgativo, ma certamente non esaustivo. Siamo dunque a disposizione del Cliente per qualsiasi chiarimento in merito.